Progetto

Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 298Fedlex · Progetto

Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

Sezione 6: Tasse

Art. 13 Riscossione della tassa

1 L’UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali di quelli:

a. corrispondenti all’effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2-4;

b. corrispondenti all'effettivo massimo stabilito secondo l'articolo 6;

c. stabiliti con un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 7 o 9;

d. stabiliti dall’UFAG dopo una riduzione dell’effettivo di animali nel quadro di un’azione di cessazione dell’esercizio aziendale.

2 La tassa è stabilita in base all'effettivo di bestiame il giorno della constatazione dello scarto dall'effettivo massimo autorizzato dall'UFAG secondo il capoverso 1.

3 L'UFAG può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi di bestiame.

Art. 14 Ammontare della tassa

1 Le tasse da pagare annualmente per animale tenuto in sovrannumero ammontano a:

fr.

a. scrofe da allevamento, in lattazione o non in lattazione, di oltre 6 450.— mesi

b. suinetti svezzati (fino a 35 kg) 75.—

c. rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg) 75.—

d. galline ovaiole (di oltre 18 settimane) 12.—

e. polli da ingrasso 3.40

f. tacchini da ingrasso (periodo d’allevamento, fino a 6 settimane) 5.—

g. tacchini da ingrasso (finissaggio, di oltre 6 settimane) 15.—

h. vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del 200.— latte)

2 In caso di detenzione di animali di diverse categorie, per il calcolo della tassa ci si basa sulla soluzione più vantaggiosa per il gestore.

Sezione 7: Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione

Art. 15

Le autorità cantonali competenti autorizzano la costruzione o la trasformazione di edifici soltanto per l'effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2–4, eccetto che l’UFAG abbia precedentemente garantito un effettivo più elevato in conformità dell'articolo 6, 7 o 9.