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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva
Sezione 6: Tasse
Art. 13 Riscossione della tassa
1 L’UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali di quelli:
a. corrispondenti all’effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2-4;
b. corrispondenti all'effettivo massimo stabilito secondo l'articolo 6;
c. stabiliti con un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 7 o 9;
d. stabiliti dall’UFAG dopo una riduzione dell’effettivo di animali nel quadro di un’azione di cessazione dell’esercizio aziendale.
2 La tassa è stabilita in base all'effettivo di bestiame il giorno della constatazione dello scarto dall'effettivo massimo autorizzato dall'UFAG secondo il capoverso 1.
3 L'UFAG può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi di bestiame.
Art. 14 Ammontare della tassa
1 Le tasse da pagare annualmente per animale tenuto in sovrannumero ammontano a:
fr.
a. scrofe da allevamento, in lattazione o non in lattazione, di oltre 6 450.— mesi
b. suinetti svezzati (fino a 35 kg) 75.—
c. rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg) 75.—
d. galline ovaiole (di oltre 18 settimane) 12.—
e. polli da ingrasso 3.40
f. tacchini da ingrasso (periodo d’allevamento, fino a 6 settimane) 5.—
g. tacchini da ingrasso (finissaggio, di oltre 6 settimane) 15.—
h. vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del 200.— latte)
2 In caso di detenzione di animali di diverse categorie, per il calcolo della tassa ci si basa sulla soluzione più vantaggiosa per il gestore.
Sezione 7: Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione
Art. 15
Le autorità cantonali competenti autorizzano la costruzione o la trasformazione di edifici soltanto per l'effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2–4, eccetto che l’UFAG abbia precedentemente garantito un effettivo più elevato in conformità dell'articolo 6, 7 o 9.