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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sulla frutta Indagine conoscitiva
Art. 4 Aziende aventi diritto ai contributi
Il capoverso 1 corrisponde al precedente articolo 8 capoverso 1. Il nome dei contributi è stato modificato (invece di "Contributi per i costi per le scorte e gli interessi del capitale" "Contributi per l'immagazzinamento della riserva di mercato"). La nuova formulazione corrisponde al titolo dell'articolo 1 (Definizione del contributo). Il calcolo dei contributi stabilito nell'articolo 1 è mantenuto invariato.
Il capoverso 2 corrisponde al precedente articolo 8 capoverso 3. Precisa che i contributi per la produzione di prodotti di bacche, nonché di frutta a granella e a nocciolo sono versati solo ad aziende di trasformazione.
Art. 5 Concessione dei contributi
Il nuovo articolo contiene disposizioni più precise per la concessione dei contributi. Prima della presente revisione le aziende aventi diritto ai contributi potevano richiederli anche a distanza di anni dal raccolto. Per semplificare la pianificazione del preventivo e contenere il dispendio correlato all'esecuzione, il capoverso 1 definisce per quale periodo può essere inoltrata una domanda, nonché quali raccolti possono essere considerati per la concessione del contributo. Inoltre il capoverso 1 sottolinea che le domande di contributo possono essere inoltrate non solo per posta ma anche elettronicamente. Per evitare malintesi, il capoverso 2 definisce quando la domanda si considera presentata.
Nel capoverso 3 si sottolinea la possibilità di successiva correzione delle domande. Inoltre sono indicati i limiti temporali per la successiva elaborazione della domanda.
L'importo minimo di 500 franchi per il versamento dei contributi (cpv. 4) consente di escludere sovvenzioni irrisorie e di allineare il dispendio amministrativo all'obiettivo del provvedimento (trasformazione industriale di frutta).
Art. 6 Obbligo di notifica
Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 9 e non è stato modificato.
Art. 7 Requisiti qualitativi
Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 10 e non è stato modificato.
Art. 8 Rilevazioni statistiche
Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 11 e non è stato modificato.
13.4 Ripercussioni
Le modifiche proposte revocano in gran parte le disposizioni non più valide dal 1° gennaio 2012. Nonostante la nuova possibilità di promozione della valorizzazione di bacche, si attendono solo effetti marginali sulla Confederazione, i Cantoni e l'economia.
13.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche non tangono il diritto internazionale.
13.6 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
13.7 Basi legali
La presente ordinanza è retta dall'articolo 58 LAgr.