Progetto

Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 301Fedlex · Progetto

Avamprogetto dell'8 aprile 2013

13 Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)

13.1 Situazione iniziale

Finora la Confederazione ha potuto adottare provvedimenti per la valorizzazione delle uve nonché della frutta a granella e a nocciolo e dei loro prodotti. Nel quadro della PA 14-17 il Parlamento ha adeguato l'articolo 58 capoverso 1 LAgr in modo che la Confederazione possa anche sostenere, mediante contributi, provvedimenti per la valorizzazione di bacche e prodotti di bacche.

Il precedente articolo 58 capoverso 2 LAgr prevedeva che, fino al massimo al 31 dicembre 2011, la Confederazione potesse sostenere, mediante contributi, provvedimenti collettivi tesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. I contributi sono stati introdotti il 1° gennaio 2004 con la Politica agricola 2007 e sono stati versati fino alla fine del 2011. La Confederazione ha sostenuto concretamente l'impianto di colture innovative e la riconversione di colture di mele, pere, prugne e ciliegie. In questi 8 anni sono stati impiegati complessivamente 5.86 milioni di franchi per l'impianto di 345 ettari di colture innovative e la riconversione di 16 ettari. Nel quadro della PA 14-17 il Parlamento ha deciso di consentire l'erogazione di contributi giusta l'articolo 58 capoverso 2 LAgr per gli anni 2014-2017.

13.2 Sintesi delle principali modifiche

A seguito della modifica della base legale (art. 58 cpv. 1 LAgr), nell'articolo 2 vengono inseriti anche i contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche.

Gli articoli della sezione 3 (Contributi per i provvedimenti coordinati nell'ambito di gruppi di produttori negli anni 2004-2011, articoli 9a-9h) nonché l'allegato (Riduzione dei contributi) sono abrogati, perché i contributi per le colture innovative e la riconversione hanno raggiunto il loro obiettivo e sarebbe inopportuno reintrodurre contributi identici. L'introduzione di altri provvedimenti mirati giusta l'articolo 58 capoverso 2 LAgr può essere vagliata, se necessario, con la categoria.

Per tali motivi si propone una revisione totale dell'ordinanza, modifica del titolo compreso (titolo abbreviato precedente: Ordinanza sulla frutta e la verdura; RS 916.131.11).

13.3 Commento ai singoli articoli

Il titolo dell'ordinanza è modificato in quanto con la revisione sono disciplinati anche provvedimenti a favore della valorizzazione delle bacche e sono abrogati tutti i provvedimenti a favore del mercato della verdura.

Art. 1 Contributi per l’immagazzinamento della riserva di mercato

Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 4 e non è stato modificato.

Art. 2 Contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche, nonché di frutta a granella e a nocciolo

Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 4a e non è stato modificato, a eccezione dell'integrazione relativa ai prodotti di bacche.

Art. 3 Esecuzione dei provvedimenti

Il presente articolo corrisponde al precedente articolo 4b. Si è precisato che i provvedimenti devono essere richiesti in ogni caso prima del raccolto dell'anno in cui la domanda viene inoltrata.