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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Avamprogetto dell'8 aprile 2013

15 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

15.1 Situazione iniziale

In virtù dell'articolo 17 della legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. L’articolo 19 capoverso 3 della stessa legge sancisce inoltre che gli organi federali possono permettere l’accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, solo qualora ciò sia espressamente previsto. Dati personali degni di particolare protezione come pure profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale. La normativa attualmente in vigore, nella quale l'ordinanza sui dati agricoli è retta dagli articoli 177 capoverso 1, 181 capoverso 1bis e 185 capoversi 2 e 3 LAgr, non adempie appieno tale esigenza. Di conseguenza, le norme finora fissate a livello di ordinanza sono state trasposte nella legge e i nuovi articoli 165c-165f LAgr costituiscono un capitolo sui sistemi d'informazione. La nuova ordinanza si fonda su tali articoli di legge, nonché su altre leggi federali come quella sulla statistica federale o quella sulle epizoozie. Di conseguenza, gli articoli dell'ordinanza che riprendono il contenuto di quelli di legge diventano obsoleti o devono essere riformulati.

Un elemento fondamentale della PA 14-17 è la reimpostazione del sistema di contribuzione. I dettagli dei contributi di cui al vigente allegato 2 dell'ordinanza sui dati agricoli risultano eccessivi. Considerato il generale sviluppo tecnico, nell'amministrazione dei dati è ormai possibile utilizzare nuovi strumenti. Alla luce di ciò è necessario procedere a una revisione totale dell'ordinanza sui dati agricoli oltre che alla modifica del titolo.

15.2 Sintesi delle principali modifiche

Se finora la struttura dell'ordinanza era orientata ai processi, adesso ricalca quella della legge. Presenta sezioni distinte per ogni sistema d'informazione con le relative disposizioni, seguite da norme comuni, applicabili a tutti i sistemi d'informazione. Le disposizioni finali disciplinano l'abrogazione e la modifica del diritto vigente, nonché l'entrata in vigore della nuova ordinanza.

Il nuovo titolo dell'ordinanza riprende l'approccio orientato al sistema della legislazione sulla protezione dei dati. La LPD pone requisiti relativi alle basi legali per il funzionamento di un sistema d'informazione nel quale vengono elaborati dati (in parte in maniera automatica). Il contenuto normativo richiesto dalla legislazione sulla protezione dei dati include pertanto molti aspetti differenti, quali la destinazione del sistema, un catalogo dei dati elaborati al suo interno, i collegamenti tra diversi sistemi, le modalità di pubblicazione dei dati e i termini per la loro conservazione, archiviazione e distruzione. È pertanto giustificato che nel titolo dell'ordinanza si metta in risalto la normativa generale dei sistemi d'informazione agricoli e si rinunci alla semplice menzione delle singole fasi nel processo di elaborazione dei dati.

In linea di massima, i diritti e i doveri dei fornitori di dati restano identici a quelli previsti dalle disposizioni vigenti. Si redigono nuove norme per i sistemi d'informazione Acontrol, SIG e MAPIS, mentre sono eliminate alcune disposizioni che figurano già in ordinanze specifiche (p.es. ordinanza sul sostegno del prezzo del latte od ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali).

La modifica più rilevante è la riduzione delle disposizioni dettagliate sull'utilizzo e l'acquisizione dei dati e degli allegati particolareggiati. Essa è riconducibile all'esistenza di un disciplinamento dettagliato a livello di legge sulla comunicazione dei dati e sulla legittimità a renderli accessibili o elaborabili online. Di conseguenza, è possibile rinunciare agli allegati che finora disciplinavano in maniera molto detta-