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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Art. 4 Frequenza e termini della trasmissione dei dati

Il presente articolo prescrive i termini entro i quali trasmettere i diversi dati. Per quanto concerne i dati sull'azienda vi sono variazioni. I dati strutturali vanno trasmessi ad AGIS una volta la settimana, a partire dalla loro registrazione nel sistema cantonale. Essi aumentano pertanto a ogni fornitura e, in ogni caso, entro il 31 maggio dell'anno di contribuzione deve essere registrato l'intero volume di dati. Per l'anno 2014 si applica ancora il termine di fornitura attualmente in uso, ovvero fine settembre 2014. La lettera b si applica a partire dal 2015, anno al quale è stato anticipato il periodo di acquisizione (cfr. disposizioni transitorie). Nel caso in cui per i dati sulle superfici sia stata effettuata una registrazione georeferenziata, la loro fornitura deve avvenire entro fine luglio. Il termine di fornitura per i dati di notifica dei contributi per i sistemi di produzione, per la qualità e per l'efficienza delle risorse, nonché per la PER continua a essere fine settembre. Essendo il periodo di acquisizione anticipato, i dati definitivi sui contributi dovranno essere forniti entro fine dicembre dell'anno di contribuzione. Per motivi di consistenza, al contempo devono essere nuovamente forniti i dati strutturali. Con questi ultimi, diversamente dalla prassi attuale, devono essere forniti ancora una volta i dettagli sugli animali della specie bovina. Fornire i dati alla Confederazione (AGIS) spetta, di base, al Cantone di domicilio. Fanno eccezione i casi di cui all'articolo 97 dell'ordinanza sui pagamenti diretti.

Art. 5 Comunicazione dei dati o collegamento ad altri sistemi d'informazione

L'articolo 165c capoverso 3 lettera d LAgr conferisce al Consiglio federale la competenza di consentire l'utilizzo dei dati ad altri servizi federali, non esplicitamente nominati nell'articolo di legge. Oltre a quelli elencati all'articolo 165c (UFV, UFSP, UFAM), potranno continuare a ricevere i dati su aziende e strutture e, se necessario, anche quelli sui contributi attraverso una trasmissione mirata o un accesso tramite un collegamento dei loro sistemi come, ad esempio, servizi Internet, le autorità citate nel presente articolo. Ciò dovrebbe evitare che acquisiscano dati separatamente e creare sinergie ottimali nell'utilizzo degli stessi. L'utilizzo dei dati da parte dei gestori della banca dati sul traffico di animali e del servizio d'amministrazione Latte è già regolamentato sulla base dell'articolo 165c capoverso 3 lettera f mediante l'articolo 180 LAgr.

Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati sui controlli

Art. 6 Dati

L'articolo descrive il contenuto del sistema d'informazione per il settore dei controlli (Acontrol). Questo include informazioni di base quali i dati aziendali e strutturali nonché i dati sulla notifica (lettere a-c) volti a identificare e scegliere in maniera mirata le aziende da controllare.

Le lettere d-f richiedono invece dati specifici. Dettagli a questo proposito sono riportati all'allegato 2.

Art. 7 Acquisizione dei dati

I dati di base per i controlli provengono da Acontrol. I risultati del controllo si basano sui controlli condotti. I Cantoni sono tenuti ad acquisire i dati sui controlli (dati di base e risultati), ma hanno tuttavia facoltà di delegare tale compito a organizzazioni idonee.

Art. 8 Frequenza e termini della registrazione dei dati

L'inserimento dei dati acquisiti in Acontrol è altresì compito del Cantone. Per adempierlo, lo stesso dispone, di base, di due possibilità:

a. inserire i dati direttamente nell'applicazione Acontrol tramite Internet, entro 7 giorni al massimo dall'avvenuto controllo;

b. salvare i dati sul controllo in un sistema cantonale, dal quale collaboratori autorizzati li trasferiranno almeno una volta la settimana in Acontrol.