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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura
Sezione 5: Sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di nutrienti
Art. 14 Dati
L'articolo descrive il contenuto del sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di nutrienti
(HODUFLU). Si tratta di dati concernenti le aziende e i gestori (cedenti - acquirenti) con i quali si documentano i trasferimenti di nutrienti convenuti contrattualmente e il trasferimento effettivamente avvenuto sulla base di questi ultimi. La conclusione del contratto è facoltativa.
Art. 15 Acquisizione dei dati
L'UFAG acquisisce i dati dai gestori. Questi ultimi, in qualità di cedenti o acquirenti di nutrienti, registrano le informazioni e documentano direttamente nel sistema i quantitativi di nutrienti convenuti. Le forniture di nutrienti vengono effettuate e confermate dai contraenti. Il servizio di gestione dei contratti continua a essere disponibile, nonostante decada l'obbligo di contratto (modifica dell'art. 14 della legge sulla protezione delle acque). Siccome i dati in HODUFLU possono essere inseriti o modificati dai gestori solo in un lasso di tempo ben definito, al capoverso 2 viene data la possibilità alle autorità cantonali competenti di inserire, cancellare o modificare, su richiesta del gestore o d'ufficio, i dati nel sistema.
Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione
Per realizzare sinergie nell'ambito dell'utilizzo dei dati, le informazioni di cui all'articolo 14 lettera a possono essere acquisite tramite AGIS.
Sezione 6: Altri sistemi d'informazione
Art. 17 Sistema d'informazione su progetti nell'ambito del credito agricolo e delle migliorie fondiarie
Questo sistema contiene i dati di cui alle lettere a-c. Con il termine "opera" si intendono, ad esempio, migliorie fondiarie o altre costruzioni collettive.
Art. 18 Acquisizione dei dati delle domande per MAPIS
Capoverso 1: i Cantoni sono responsabili dell'acquisizione dei dati delle domande.
Capoverso 2: i Cantoni registrano i dati delle domande tramite l'applicazione web MAPIS dell'UFAG. Grazie a tale applicazione, essi non devono necessariamente disporre di un proprio sistema di gestione delle pratiche e le domande possono essere inoltrate all'UFAG elettronicamente.
Art. 19 Collegamento di MAPIS ad altri sistemi d'informazione
Per realizzare sinergie nell'ambito dell'utilizzo dei dati, le informazioni di cui all'articolo 17 lettera a per la verifica della domanda possono essere acquisite tramite AGIS.
Art. 20 Portale Internet Agate
Il portale Internet Agate consente agli utenti di accedere a tutte le applicazioni integrate o collegate al portale con un unico numero Agate e password. I dati qui registrati servono alla gestione dell'accesso ai sistemi collegati ad Agate. Per l'amministrazione e l'invio dei dati di accesso sono assolutamente necessarie le informazioni richieste alle lettere a-d. Se i dati sono importati da AGIS, quali dati d'identificazione nel sistema vengono inseriti il numero Agate e il numero personale cantonale. I dati sull'indi-