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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura Indagine conoscitiva
gliata i diversi diritti d'accesso ai dati. I nuovi allegati si limitano a una descrizione generale dei contenuti dei dati del rispettivo sistema d'informazione.
15.3 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
L'articolo descrive l'obiettivo dell'ordinanza, ovvero il trattamento di dati nei diversi sistemi d'informazione. Ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, per trattamento si intendono tutte le attività inerenti ai dati, ovvero acquisizione, controllo, mutazione o trasferimento massiccio.
Nella presente ordinanza si intende per:
- rilevazione: raccogliere le informazioni dalla fonte, p.es. dal gestore
- registrazione: salvataggio delle informazioni acquisite in forma elettronica su un supporto dati o in un
sistema d'informazione
- acquisizione: rilevazione e registrazione dei dati
- trasmissione: messa a disposizione dei dati in una determinata forma al fruitore. Tali dati non ven-
gono trasferiti direttamente nel sistema del destinatario, bensì salvati temporaneamente su un supporto.
Sezione 2: Sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi
Art. 2 Dati
Nell'articolo è descritto il contenuto del sistema d'informazione sulla politica agricola (AGIS). Quest'ultimo comprende i dati aziendali e strutturali delle singole aziende e quelli concernenti i pagamenti diretti.
Tra i dati aziendali si annoverano le informazioni sul gestore e quelle fisse sull'azienda, oltre che i dati di accesso GADES (azienda e controllore) al fine di assegnare, ad esempio, in maniera mirata, una persona addetta al controllo a un'azienda da controllare (allegato 1 numero 1 lettera c).
I dati strutturali sono informazioni concernenti, ad esempio, superfici, animali o manodopera. Questi vengono rilevati annualmente e sono più dinamici dei dati aziendali.
AGIS contiene inoltre dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti, valori base e risultati intermedi per il calcolo dei pagamenti diretti nonché l'importo per ogni misura e il totale dei pagamenti diretti attribuiti a un'azienda. All'allegato 1 sono riportati ulteriori dettagli.
Art. 3 Acquisizione dei dati
Il presente articolo disciplina i doveri dei Cantoni nell'ambito dell'acquisizione dei dati. Essi possono delegare tale compito a terzi, per esempio ai Comuni e ai rispettivi incaricati comunali. Sulla base di prescrizioni legali, l'acquisizione può avvenire anche direttamente tramite altri servizi, com'è il caso per i dati concernenti l'effettivo di bovini, che possono essere calcolati mediante le notifiche dei movimenti nella banca dati sul traffico di animali.
Il capoverso 3 contiene norme sulla frequenza dell'acquisizione: la lettera a obbliga i Cantoni a rilevare correntemente i dati aziendali (dati di registro = dati personali e dati di base sull'azienda). A tale scopo possono essere d'aiuto le notifiche dei gestori, le informazioni sulla base di controlli, le valutazioni periodiche, ecc. L'obiettivo è quello di tenere aggiornati i dati aziendali nei sistemi della Confederazione, quali AGIS o la banca dati sul traffico di animali.