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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Capitolo 8: Contributo di transizione
Sezione 1: Diritto al contributo e determinazione del contributo
Art. 82 Diritto al contributo
Il contributo di transizione è vincolato alle aziende e viene versato solo a gestori che gestiscono ininterrottamente un'azienda dal 2 maggio 2013. Le aziende create solo dopo il 2 maggio 2013 o temporaneamente non gestite sono escluse dal contributo di transizione.
Art. 83 Contributo
Il fabbisogno finanziario risultante da una maggiore partecipazione a programmi esistenti e nuovi viene finanziato riducendo il contributo di transizione. Quest'ultimo si calcola mediante un valore di base fisso per azienda e un coefficiente stabilito annualmente. Il valore di base è stabilito in virtù dell'articolo 84 per tutte le aziende unitamente ai pagamenti diretti 2014, mentre il coefficiente di cui all'articolo 85 si determina annualmente sulla base dei fondi disponibili. Il contributo di transizione è identico per tutte le aziende. Con questo sistema di trasferimento, nell'arco di 8 anni i mezzi finanziari provenienti dal contributo di transizione vengono trasformati in strumenti nell'ambito dei pagamenti diretti riferiti alle prestazioni.
Art. 84 Valore di base
Per ogni azienda il Cantone stabilisce il valore di base fisso unitamente ai pagamenti diretti 2014. Fatte salve le modifiche secondo gli articoli 86-91, tale valore resta invariato per tutto il periodo di versamento del contributo. Il valore di base deve poter essere calcolato nella maniera più semplice possibile. Come riferimento si prende l'anno con i pagamenti diretti generali più elevati tra il 2011 e il 2013, in modo da evitare correzioni per motivi di forza maggiore o fluttuazioni per superfici e animali. Per i pagamenti diretti generali non vengono considerate eventuali riduzioni o limitazioni dei contributi, ma si calcolano i contributi integrali. I contributi in base al nuovo sistema dei pagamenti diretti vengono calcolati in base alle strutture (superfici e animali) dell'anno con i pagamenti diretti generali e le aliquote di contribuzione più elevati, ovvero il 2014.
La densità minima di animali è un limite assoluto al quale i gestori devono attenersi nel quadro del sistema rivisto dei pagamenti diretti. Esso può rappresentare un incentivo per aziende, che finora non raggiungevano la densità minima di animali, ad aumentare l'effettivo di animali o a convertire la superficie permanentemente inerbita in SPB oppure a cederla. Onde evitare, in tali casi, un contributo di transizione troppo elevato rispetto alle altre aziende, nel calcolo del valore di base non è tenuta in considerazione la densità minima di animali.
Art. 85 Coefficiente
Il coefficiente per il contributo di transizione dipende direttamente dalle uscite per i pagamenti diretti riferiti alle prestazioni e dai mezzi finanziari disponibili per i pagamenti diretti. Siccome nel calcolo del coefficiente non vi è margine di manovra, la determinazione va delegata direttamente all'UFAG. Esso stabilisce il coefficiente verso fine anno, non appena è chiaro a quanto ammontano i fondi necessari per gli altri strumenti nell'ambito dei pagamenti diretti.