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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Sezione 2: Determinazione del contributo in caso di cambiamenti all'interno dell'azienda
Art. 86 Cambiamento di gestore
In caso di "normale" cessione di un'intera azienda (superficie totale ed edifici necessari alla gestione dell'azienda) a un nuovo gestore viene trasferito anche il valore di base.
Art. 87 Ripresa di un'altra azienda o di parti di un'azienda
Se a un'azienda esistente ne viene integrata una supplementare, i valori di base non vengono cumulati, bensì si applica quello maggiore. In caso di ripresa di una parte di un'azienda il valore di base non può essere trasferito. Una ripresa parziale è equiparata a una divisione di un'azienda giusta l'articolo 89.
Art. 88 Raggruppamento di più aziende
Analogamente alla ripresa di un'azienda supplementare, anche in caso di raggruppamento di più aziende viene mantenuto il valore di base individuale più elevato. Una deroga è prevista unicamente se il raggruppamento è teso a costituire una comunità aziendale. In tal caso i valori di base sono cumulati e mantenuti.
Art. 89 Divisione di un'azienda
In caso di divisione di un'azienda o di scioglimento di una comunità aziendale con mantenimento delle aziende individuali, il valore di base è ripartito in funzione delle quote di superficie. Per evitare abusi quali la fondazione di una comunità aziendale e successiva divisione onde trasferire i valori di base da un'azienda a un'altra, l'azienda, la forma societaria o la comunità aziendale deve essere stata gestita nella stessa maniera per almeno 5 anni prima della divisione.
In caso di fondazione di una nuova azienda, p.es. su una superficie finora affittata, ad essa non viene trasferito alcun valore di base.
Art. 90 Abbandono da parte di un cogestore
Finché la gestione dell'azienda viene mantenuta, è possibile un normale sviluppo, come ad esempio l'abbandono da parte di un cogestore. Per evitare abusi, il cogestore deve aver svolto tale funzione per almeno 5 anni prima dell'abbandono.
Art. 91 Modifiche strutturali importanti
Il valore di base rimane invariato anche se un'azienda subisce uno sviluppo normale, crescendo o ridimensionandosi. Nel singolo caso ciò può comportare che un'azienda cessi praticamente tutta l'attività mantenendone soltanto una piccola parte per poter continuare ad aver diritto al contributo di transizione. A ciò si vuole ovviare con il limite del 60 per cento della riduzione massima delle USM. Se le USM scendono al di sotto di tale limite, viene ridotto in maniera corrispondente anche il contributo di transizione. Con il limite relativamente elevato del 60 per cento rispetto alla situazione iniziale del 2011-2013 si tiene conto anche dell'adeguamento dei coefficienti USM al 1° gennaio 2014.
Sezione 3: Limitazione del contributo di transizione
Art. 92 Limitazione del contributo di transizione in base al reddito determinante
La limitazione vigente finora dei pagamenti diretti in base al reddito viene mantenuta soltanto per il contributo di transizione. Finora la riduzione ammontava a un decimo della differenza tra il reddito