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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

re controlli neutrali. Per tale motivo, si precisa che la delega non può essere assegnata ai promotori dei progetti, ma è consentita a organizzazioni di controllo accreditate.

Capitolo 4: Sanzioni amministrative

Art. 103 Riduzione e diniego dei contributi

Nel presente articolo vengono elencati i motivi che determinano una riduzione dei contributi. Nessuna modifica nella sostanza. Nell'allegato 7 si rimanda alle riduzioni, poiché sono ormai parte integrante dell'OPD.

Art. 104 Forza maggiore

Dal profilo contenutistico non vi sono modifiche; nel campo d'applicazione vengono inseriti i nuovi tipi di pagamenti diretti (i contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, quelli per l'efficienza delle risorse e il contributo per la qualità del paesaggio).

Art. 105 Prescrizioni in materia di profilassi delle epizoozie

Nessuna modifica.

Capitolo 5: Contributo, conteggio e versamento

Art. 106 Contributo e conteggio

In linea di massima sono determinanti le condizioni rilevate nel periodo di registrazione (15 gennaio - 15 febbraio). Soltanto chi gestisce un'azienda il 15 febbraio può richiedere i contributi. Il Cantone può tener conto di una cessione di un'azienda fino al 1° maggio, mentre quelle avvenute dopo tale data non possono più essere considerate per l'anno in questione. Un'eventuale ripartizione dei contributi tra i gestori in caso di cessione posteriore a tale data può essere convenuta sulla base del diritto privato.

Per la classificazione della superficie è determinante la coltura principale (cfr. istruzioni relative all'art. 18 OTerm). Le superfici che al momento dell'inoltro della domanda non presentavano una coltura principale devono essere dichiarate, all'atto della classificazione, indicando la coltura principale prevista per il periodo di vegetazione successivo.

Art. 107 Versamento dei pagamenti diretti

Onde adempiere l'obbligo di vigilanza e di controllo, in caso di mancata fornitura dei dati richiesti non è possibile effettuare versamenti.

Per i pagamenti diretti vi sono ora tre versamenti all'anno: il primo per il quale i Cantoni possono versare, a metà anno (fine giugno), sotto forma di acconto, il 50 per cento al massimo dell'intero importo o del contributo concesso l'anno precedente, contributi nella regione d'estivazione esclusi; il secondo, da versare entro il 10 novembre, che prevede il versamento dei contributi, senza quelli d'estivazione e il contributo di transizione; il terzo, versato entro il 20 dicembre, che include il pagamento dei contributi nella regione d'estivazione e del contributo di transizione.

Opzione per il 1° versamento: anticipare il versamento dell'acconto da fine giugno ad aprile o maggio implica, di base, un maggiore dispendio per i Cantoni e crea insicurezze per il versamento in caso di cambio di gestore. I Cantoni vengono pertanto invitati a esprimersi in merito a un anticipo (aprile o maggio invece di fine giugno) nell'ambito di dell'indagine conoscitiva.