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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Art. 97 Termini di domanda e scadenze

Il termine per l'inoltro della domanda concernente i pagamenti diretti è anticipato di 3 mesi rispetto a quello vigente. Pertanto, esso non cade più in primavera, periodo notoriamente intenso per gli agricoltori. Inoltre, è possibile anticipare il versamento dei pagamenti diretti in autunno. All'anno sono quindi previste tre rate. Nel 2014, tuttavia, si applica ancora la disposizione transitoria di cui all'articolo 112 capoverso 1.

Per i contributi nella regione d'estivazione si applicano i termini e le scadenze vigenti attualmente.

Se la domanda non viene inoltrata entro il termine prescritto, i contributi possono essere ridotti o negati.

Art. 98 Ritiro della domanda

Se non è più possibile adempiere le esigenze prescritte per i singoli tipi di pagamenti diretti, occorre ritirare senza indugio la domanda.

Art. 99 Dati della domanda

La domanda deve contenere tutti i dati necessari per l'amministrazione, il calcolo e il versamento dei pagamenti diretti. Il Cantone di domicilio è incaricato di verificare la correttezza dei dati dichiarati nella domanda. Per poter stimare eventuali conseguenze, occorre notificare variazioni sostanziali delle condizioni aziendali nell'anno di contribuzione già all'atto della rilevazione dei dati.

Capitolo 2: Controlli

Art. 100 Esigenze relative ai controlli

Nel capoverso 1 si rimanda all'ordinanza sul coordinamento dei controlli (OCoC) nella quale sono disciplinati frequenza e coordinamento della maggior parte dei controlli. Quelli che non rientrano nel campo d'applicazione dell'OCoC sono disciplinati nell'OPD. Vengono altresì disciplinati diversi dettagli inerenti ai controlli.

Art. 101 Punti di controllo e risultati dei controlli

Nel capoverso 1 si rimanda ai punti di controllo stabiliti nell'ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell’agricoltura per il sistema Acontrol e consultabili sul portale Internet Agate. I punti di controllo determinanti nel settore della protezione degli animali sono stabiliti dall'UFAG in collaborazione con l'UFV. Nel capoverso 2 è disciplinata la procedura, qualora un agricoltore non concordasse con la valutazione del controllore. Nei capoversi 3-5 sono stabilite le modalità di trasmissione dei risultati dei controlli.

Capitolo 3: Responsabilità e collaborazione

Art. 102

Nel presente articolo è disciplinata la responsabilità in materia di controlli. Esso contiene inoltre disposizioni sulla collaborazione tra il Cantone e le organizzazioni di controllo.

La competenza per i controlli nell'ambito di progetti di interconnessione spettava e spetta ancora ai Cantoni. Alcuni di essi, però, l'hanno delegata all'ente promotore, nonostante ciò non sia previsto dall'attuale OQE. I promotori dei progetti sono infatti molto coinvolti negli stessi e non possono garanti-