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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
determinante del gestore e l'importo di 80'000 franchi. Se il reddito determinante superava il limite di 120'000 franchi, la riduzione ammontava almeno alla differenza tra il reddito determinante e l'importo di 120'000 franchi. Per semplificare il calcolo, la riduzione non è più effettuata a due livelli, bensì ammonta sempre al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l'importo di 80'000 franchi.
Per le società di persone, un'eventuale riduzione si applica, analogamente alla norma del limite d'età di cui all'articolo 7, in maniera proporzionale ai singoli cogestori interessati da una riduzione. Così, ad esempio, se in una società di persone con tre membri uno supera il limite di reddito, il contributo di transizione si riduce di un terzo.
Art. 93 Limitazione del contributo di transizione in base alla sostanza determinante
La limitazione vigente finora dei pagamenti diretti in base alla sostanza viene mantenuta soltanto per il contributo di transizione. Per le società di persone, un'eventuale riduzione si applica, analogamente alla norma del limite d'età di cui all'articolo 7, in maniera proporzionale ai singoli cogestori interessati da una riduzione. Allo stesso modo, sono da suddividere in base al numero dei membri le USM. Così, ad esempio, se in una società di persone con tre membri uno supera il limite di sostanza, il contributo di transizione si riduce di un terzo. Per calcolare la sostanza determinante al gestore interessato viene computato solo un terzo delle USM dell'azienda.
Art. 94 Tassazione
Viene mantenuta la norma vigente finora in materia d'imposizione.
Titolo 3: Procedura
Capitolo 1: Notifica e inoltro della domanda
Art. 95 Notifica per tipi di pagamenti diretti e PER
Per i contributi per i sistemi di produzione, la biodiversità e l'efficienza delle risorse e per la PER è necessaria una notifica entro il 31 agosto precedente l'anno di contribuzione, al fine di poter coordinare i controlli da effettuare nell'anno di contribuzione.
Il gestore può notificare soltanto enti di controllo che hanno concluso un contratto di collaborazione con il Cantone, come prescritto dall'ordinanza sul coordinamento dei controlli (OCoC; RS 910.15).
Art. 96 Domanda
Per poter beneficiare dei contributi occorre presentare una domanda. Il Cantone di domicilio detiene la competenza in materia amministrativa e stabilisce a quale autorità va inoltrata la domanda. Esso è incaricato di registrare ed esaminare i dati forniti dal gestore per la domanda, in particolare i dati aziendali e strutturali. È responsabile, inoltre, del calcolo dei pagamenti diretti, del rispettivo versamento e della fornitura dei dati alla Confederazione. La competenza in materia amministrativa spetta al Cantone di domicilio anche per aziende, superfici o singole unità di produzione che si trovano al di fuori di esso. Solo per l'estivazione è possibile, in casi eccezionali, che su accordo dei Cantoni le pratiche amministrative vengano evase da quello di ubicazione. Ciò è il caso, in particolare, se vi sono basi legali cantonali particolari o regolamenti per la regione d'estivazione da eseguire. In tal caso, è competente esclusivamente il Cantone di ubicazione. Lo stesso vale anche per eventuali contributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio, nonché per le aziende d'estivazione.