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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

Per poter chiudere l'anno dei pagamenti diretti nell'anno civile, i dati devono essere forniti anticipatamente. Entro il 10 novembre devono essere stati versati tutti i contributi, esclusi il contributo di transizione e i contributi d'estivazione (biodiversità nella regione d'estivazione compresa). Eventuali pagamenti suppletivi possono essere effettuati soltanto dopo il 31 dicembre.

Titolo 4: Disposizioni finali

Art. 108 Notifica delle decisioni

Com'è stato il caso finora, le decisioni di contribuzione vengono notificate all'UFAG solo su richiesta. Un diverso disciplinamento non sarebbe opportuno considerato l'elevato numero di decisioni emanate ogni anno. Affinché l'UFAG possa avvalersi del diritto di ricorso sancito nell'articolo 166 della legge sull'agricoltura, occorre notificargli formalmente tutte le decisioni su ricorso.

Art. 109 Esecuzione

L'esecuzione spetta, come finora, ai Cantoni. Nell'ambito dell'alta vigilanza, l'UFAG può avvalersi anche di altri uffici federali o servizi interessati.

Art. 110 Registrazione dei geodati

Conformemente alla legge sulla geoinformazione (LGI), in vigore dal 2008, i servizi federali interessati, i Cantoni e i Comuni sono tenuti a registrare in un sistema d'informazione geografica (SIG) i dati rilevanti riferiti al territorio nel settore agricolo, affinché possano essere calcolati i pagamenti diretti. A tal fine l'UFAG ha elaborato cosiddetti modelli di dati minimi, i quali sono entrati in vigore il 1° giugno 2012.

La registrazione non è legata a un sistema, ogni Cantone può pertanto stabilire con quale SIG intende registrare le proprie superfici. I dati registrati devono tuttavia essere forniti all'UFAG nel formato vincolante dei modelli di dati minimi.

L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web di registrazione dei dati geografici (GADES).

Art. 111 Servizio di calcolo dei contributi

Il servizio di calcolo dei contributi BBS14 sarà implementato e operativo a inizio 2014. Consente di calcolare tutti i tipi di pagamenti diretti.

Il calcolo del valore di base per il contributo di transizione può in linea di massima venir effettuato a partire dal momento in cui sarà stato implementato il sistema di calcolo dei contributi BBS14 e i sistemi cantonali avranno realizzato le necessarie interfacce. Il calcolo può essere effettuato nel periodo tra giugno e novembre 2014. Si suggerisce ai Cantoni di illustrare in maniera comprensibile ai gestori anche le modalità di calcolo del valore di base nel quadro del versamento del contributo di transizione. Inoltre, sarebbe indicato raggruppare, entro tale data, le possibilità di ricorso per tutti i tipi di pagamenti diretti. Vi è altrimenti il rischio che diverse procedure di ricorso si svolgano in maniera più o meno parallela e scoordinata.

Art. 112 Disposizioni transitorie

Affinché i Cantoni possano organizzarsi in vista dell'anticipazione del periodo di registrazione, nel 2014 vengono mantenuti lo stesso giorno di riferimento vigente attualmente e la rilevazione dei dati di inizio maggio (cpv. 1).

Nel capoverso 3 è prevista una disposizione transitoria per i gestori che hanno ripreso un'azienda in base al diritto previgente e hanno iniziato una formazione continua, tuttavia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.