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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Al capoverso 5 è disciplinata la procedura fino all'introduzione dei contributi di declività (l'art. 40 entra in vigore il 1° gennaio 2017). L'aliquota di contribuzione per superfici con una declività superiore al 35 per cento è aumentata, per il periodo 2014-2016, da 620 a 700 franchi l'ettaro.
Il capoverso 6 garantisce che per i tipi di pagamenti diretti con un periodo obbligatorio fisso (in particolare qualità e interconnessione), le esigenze convenute si applichino fino alla fine del periodo obbligatorio. In tal modo si può evitare di dover ridefinire condizioni di gestione nei progetti di interconnessione. Per contratti esistenti, la Confederazione si assume la nuova quota, più elevata (secondo la nuova legislazione: 90%), ma solo fino a un tetto massimo fisso. Questo contributo massimo della Confederazione per i nuovi contratti deve valere anche per contratti preesistenti. Finora, nell'ambito dei contributi per la qualità relativi agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi i noci non venivano rilevati separatamente. Visto che adesso beneficiano di un contributo inferiore, è necessario procedere a una rilevazione separata che ha luogo alla fine del periodo obbligatorio, quando gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi vengono valutati per il periodo obbligatorio successivo.
Il capoverso 7 disciplina l'inoltro delle domande di realizzazione di progetti per la qualità del paesaggio nel 2014. Affinché sia possibile realizzare già nel 2014, e non a partire dal 2015, progetti allestiti accuratamente, le domande possono essere inoltrate fino a fine gennaio 2014. Onde garantire una puntuale valutazione delle domande, nel 2014 il numero dei progetti viene limitato: nel primo anno d'attuazione può essere approvato al massimo un progetto per Cantone.
Nell'ambito dell'articolo 77a LAgr (impiego sostenibile delle risorse naturali), numerosi Cantoni hanno stipulato convenzioni con i gestori per un periodo di 6 anni. Ciò concerne programmi per lo spandimento a basse emissioni di concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio. Se a livello cantonale viene promosso un simile progetto, la Confederazione versa in questo Cantone contributi per l'efficienza delle risorse per procedimenti di spandimento a basse emissioni solo dopo la scadenza delle convenzioni (cpv. 8).
Siccome la fornitura della PER è retta dalle disposizioni vigenti nel 2013, anche un'eventuale riduzione dei pagamenti diretti viene effettuata applicando la direttiva vigente in quel momento (cpv. 9 e 11).
In deroga alla disposizione di cui all'articolo 100 capoverso 4, la quale prevede un controllo nel primo anno di contribuzione qualora il gestore si fosse annunciato per la prima volta, in virtù del capoverso 10 i controlli delle superfici inerbite e dei terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione possono venir effettuati al più tardi anche nel secondo anno di contribuzione dopo la notifica.
Nel primo anno dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza i controlli inerenti a diversi provvedimenti vengono effettuati in base al diritto previgente, ragion per cui anche le riduzioni vengono applicate in base alle disposizioni previgenti (cpv. 11). Il capoverso 12 riprende una disposizione transitoria esistente.
Art. 113 Abrogazione del diritto vigente
Le vigenti ordinanze sui contributi d'estivazione e sulla qualità ecologica vengono integrate nella nuova OPD e vanno pertanto abrogate. L'abrogazione dell'ordinanza sui programmi etologici è di competenza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e non del Consiglio federale.
Art. 115 Entrata in vigore
Gli inventari dei biotopi di importanza nazionale sono attualmente oggetto di revisione e, per tali superfici, attualmente vengono versati, in parte, contributi supplementari in virtù della LPN. Onde evitare doppi versamenti, è pertanto necessario aspettare il nuovo periodo NPC e versare i contributi per il livello di qualità III soltanto a partire dal 2016. Le superfici in inventari di importanza nazionale che, sulla base dell'attuale articolo 3 capoverso 2 OQE, ricevevano automaticamente i contributi per la qualità, continuano a ricevere i contributi per il livello qualitativo II.
I Cantoni necessitano di un termine transitorio per introdurre l'amministrazione dei dati sulle superfici mediante il SIG. Al più tardi a partire dall'anno di contribuzione 2017 i pagamenti diretti riferiti alle su-