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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Con le modifiche proposte si intende ottenere i seguenti miglioramenti: (a) effetti positivi delle colture intercalari o dei sovesci invernali, (b) flessibilità per il gestore (possibilità di compensazione) e (c) armonizzazione con la vigente direttiva UE sui nitrati (semina il 1° settembre nella regione di pianura).
La norma è differenziata in base alle zone di produzione. Nella regione di pianura la data di semina è fissata al 1° settembre.
Questa anticipazione della data di semina sull'intero territorio nazionale, comporta diversi vantaggi. La germinazione e lo sviluppo delle colture intercalari o dei sovesci invernali avvengono in maniera più rapida e migliore. Diminuisce quindi il rischio potenziale di dilavamento dei nitrati con effetti positivi sugli organismi viventi presenti nel suolo.
Se il gestore non è in grado di rispettare la data di semina del 1° o del 15 settembre per il sovescio invernale o la coltura intercalare a causa di un raccolto tardivo o di un trattamento contro le malerbe, può procedere come descritto nel paragrafo seguente.
Se effettua la semina tardiva entro il 30 settembre, deve garantire che la superficie in questione o un'altra superficie di dimensione equivalente a quella trattata rimanga coperta fino al 15 febbraio dell'anno seguente. Ciò assicura maggiore flessibilità al produttore: semina entro il 1° settembre con dissodamento a partire dal 15 novembre o semina al più tardi il 30 settembre con dissodamento a partire dal 15 febbraio.
Erosione del suolo
Il primo caso di erosione dovuto alla gestione è già considerato una violazione della PER, se il gestore non può fornire la prova di aver adottato provvedimenti adeguati sulla particella in questione. La valutazione del rischio per le particelle compete al gestore. Si raccomanda di consultare la carta del rischio di erosione.
Sono considerati dovuti alla gestione i casi di erosione non riconducibili a cause naturali o infrastrutturali. Le cause naturali sono eventi meteorologici estremi che superano il livello 4 della soglia di allarme di MeteoSvizzera per temporali e piogge persistenti. I casi di erosione correlati alle infrastrutture sono riconducibili a drenaggi inesistenti o difettosi, a un'evacuazione inadeguata delle acque meteoriche delle strade, eccetera.
La valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti viene effettuata avvalendosi di una tabella. Per i diversi provvedimenti o tecniche di coltivazione riportati nella tabella è previsto un punteggio in funzione dell'effetto. A comprova di aver adottato provvedimenti adeguati il gestore deve raggiungere un punteggio minimo di 5 punti per particella.
Onde agevolare l'introduzione della nuova norma, è possibile sostenere singoli provvedimenti preventivi erogando contributi per l'efficienza delle risorse.
Numero 6: Selezione e utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari
Secondo uno studio di Agroscope (P. Mouron e C. Calabrese, 2012), la scelta selettiva di insetticidi con impatto minore sugli organismi utili si è rivelata efficace. La PER è una colonna portante della protezione fitosanitaria integrata e preserva gli organismi utili. Tale presupposto viene quindi mantenuto. È tuttavia emerso che alla gamma di prodotti fitosanitari liberamente utilizzabili nell'ambito della PER è possibile aggiungere nuovi principi attivi. Nello specifico si tratta dello Spinosad contro la criocera del frumento nonché del Pymetrozin e del Flonicamid contro gli afidi delle patate. È infatti dimostrato che tali principi attivi hanno effetti nocivi estremamente contenuti sugli organismi utili. Il loro inserimento nell'elenco dei prodotti fitosanitari che possono essere utilizzati senza autorizzazioni speciali comporta anche uno sgravio amministrativo sia per i gestori sia per i servizi cantonali competenti.
Sono state migliorate la spiegazione e la presentazione delle prescrizioni, introducendo una tabella che fornisce informazioni sui principi attivi liberamente utilizzabili nell'ambito della PER e su quelli che necessitano di un'autorizzazione speciale.