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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
1.4 Contributo di declività per i vigneti
Il contributo di declività per i vigneti resta dello stesso importo.
1.5 Contributo di alpeggio
Com'è il caso per i contributi d'estivazione, il contributo di alpeggio è versato per carico normale. Ammonta a 370 franchi per carico normale estivato.
1.6 Contributo d'estivazione
Il calcolo del contributo d'estivazione è effettuato in base al carico usuale.
Se vengono presi provvedimenti per la protezione del gregge secondo la legge sulla caccia, per gli ovini su pascoli da rotazione si applica la medesima aliquota di contribuzione valida per gli ovini permanentemente sorvegliati. Onde rafforzare l'incentivo per un alpeggio sostenibile degli ovini, l'aliquota per la sorveglianza permanente e quella per i pascoli da rotazione vengono aumentate rispettivamente da 330 a 400 franchi e da 250 a 320 franchi. Per gli ovini tenuti su altri pascoli viene mantenuta l'aliquota applicata finora.
Per le altre UBGFG il contributo d'estivazione è aumentato a 400 franchi per carico normale (finora 330 franchi). Siccome decade la garanzia dei diritti acquisiti per gli animali munti con durata d'estivazione inferiore (cfr. il commento all'art. 37), essi figurano nella categoria "altre UBGFG". Il calcolo del contributo d'estivazione risulta quindi più semplice e comprensibile.
Numero 2: Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento
2.1 Contributo di base
L'importo del contributo di base ammonta a 900 franchi l'ettaro ed è uguale in tutte le zone. Le SPB sulla superficie permanentemente inerbita presentano una produttività inferiore, ragion per cui beneficiano della metà del contributo di base usuale.
2.2 Contributo per le difficoltà di produzione
Le aliquote del contributo per le difficoltà di produzione, che vanno da 100 a 390 franchi l'ettaro, tengono conto delle difficoltà di gestione.
2.3 Contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni
Il contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni ammonta a 300 franchi l'ettaro ed è identico in tutte le zone.
Numero 3: Contributi per la biodiversità
Allo scopo di mantenere attrattive anche le superfici che non danno diritto al contributo per la sicurezza dell'approvvigionamento (p.es. maggese fiorito) sono state aumentate le aliquote di contribuzione per il livello qualitativo I di tali superfici. Per le superfici per la biodiversità sulla superficie inerbita, per le quali il contributo per la sicurezza dell'approvvigionamento viene versato solo per metà, nella maggior parte delle superfici del livello qualitativo I si riduce, rispetto a oggi, il sostegno integrale mediante pagamenti diretti per ettaro. Di contro, vengono aumentate le aliquote di contribuzione nel livello qualitativo II (alberi esclusi). In sintesi, il livello qualitativo II diventa più attrattivo rispetto al livello I. Ciò dovrebbe generare un miglioramento in termini di qualità delle SPB esistenti. I contributi suddivisi in funzione delle zone per prati sfruttati in modo estensivo/poco intensivo del livello qualitativo II sono giustificati in base al fatto che nelle zone di montagna III e IV vi sono già molte superfici con qualità.
Il valore ecologico dei noci è inferiore rispetto a quello degli altri alberi da frutto ad alto fusto nei campi, a causa dell'impollinazione anemofila e dell'emissione di sostanze allelopatiche. Lo stesso dicasi per il dispendio di lavoro. Di conseguenza, sono sorti nuovi grandi impianti di noci, motivo per cui, il contributo di qualità per il livello II è stato fissato a 15 franchi. Gli investimenti degli agricoltori che, per i loro noci, hanno contratti in corso conformemente all'OQE, sono tutelati dalla disposizione transitoria (art. 112 cpv. 6).