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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Allegato 5: Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita
Numero 1: Definizione dei foraggi e della razione
Al numero 1 sono indicate le categorie di foraggio applicabili nel quadro della produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. La definizione del foraggio di base è analoga a quella di cui alla Guida Suisse-Bilanz. Il foraggio concentrato non è definito in quanto tale. Tutti i foraggi diversi dal foraggio ottenuto da prati e pascoli o da quello di base rientrano quindi automaticamente nella categoria dei foraggi concentrati.
Numero 2: Esigenze relative all’azienda
Onde semplificare il più possibile l'esecuzione, non vengono allestiti bilanci foraggeri specifici delle categorie di animali. Ne consegue che tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti nell'azienda devono adempiere congiuntamente le condizioni. Viene allestito un unico bilancio foraggero con tutti gli animali che consumano foraggio grezzo, nel quale si mette a confronto offerta e consumo di foraggio. Se la razione media adempie le condizioni, sono ammesse razioni che si scostano dalle esigenze in materia di foraggiamento.
Numero 3: Esigenze relative alla documentazione
Il bilancio foraggero prescritto dall'UFAG comprende un modulo Excel contenente tutti i dati rilevanti per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. Tali dati devono corrispondere a quelli di Suisse-Bilanz. Onde evitare di sopravvalutare le rese di prati e pascoli, nel bilancio foraggero si accettano al massimo le rese standard. Nel caso di siti favorevoli con rese al di sopra del livello standard è tuttavia possibile indicare le rese effettive. Se un esperto in foraggicoltura di una scuola agricola attesta che le rese sono superiori alla media, esse vengono riconosciute nel bilancio foraggero.
Allegato 6: Esigenze specifiche del programma SSRA e URA
Le disposizioni degli allegati 1-5 dell'attuale ordinanza sui programmi etologici si sono rivelate efficaci. Vengono pertanto riprese senza modifiche nella sostanza.
Allegato 7: Aliquote dei contributi
Numero 1: Contributo per il paesaggio rurale
1.2 Contributo di declività
Secondo l'articolo 112 capoverso 5, il versamento dei contributi di declività è retto dal diritto vigente fino al 31 dicembre 2016. Il contributo per superfici con una declività superiore al 35 per cento viene tuttavia aumentato già nel 2014 da 620 a 700 franchi l'ettaro. Le disposizioni di cui all'articolo 40 (contributi di declività) e all'allegato 7 numero 1.2 entrano in vigore soltanto nel 2017. Dallo stesso anno, vengono versati contributi di declività anche nella zona di pianura e per una terza categoria aggiuntiva con declività superiore al 50 per cento.
1.3 Contributo per le zone in forte pendenza
Il nuovo contributo per le zone in forte pendenza viene versato per due categorie e ammonta, rispettivamente, a 400 e a 800 franchi l'ettaro.