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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
La lotta alla piralide del mais si effettua, usualmente, con Trichogramme (lotta biologica). A determinate condizioni, l'UFAG ha però da poco autorizzato l'impiego di due insetticidi contro tale organismo nocivo. Tuttavia, nell'ambito della PER l'impiego di tali insetticidi è consentito solo con un'autorizzazione speciale del competente servizio cantonale. Le condizioni per ottenerne una sono fissate nelle istruzioni della Conferenza dei Servizi fitosanitari cantonali.
L'elaborazione delle norme PER per le colture speciali compete, come finora, alla categoria (cfr. numero 8).
Numero 7: Deroghe per la produzione di sementi e tuberi-seme
Vengono mantenute le disposizioni vigenti finora.
Numero 8: Esigenze relative alle direttive PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzio-
ne
L'elaborazione delle esigenze PER specifiche per il settore delle colture speciali resta appannaggio di organizzazioni nazionali specializzate, quali Vitiswiss e il Gruppo di lavoro svizzero per la produzione integrata di frutta in Svizzera. In aggiunta, vengono riconosciute anche le direttive specifiche delle organizzazioni nazionali d'esecuzione KIP e PIOCH nonché, nei settori avvicendamento delle colture e protezione del suolo, i criteri di Bio Suisse. Tali direttive, specifiche della categoria e mirate all'esecuzione, vengono valutate e approvate dall'UFAG, se ne constata l'equivalenza.
Numero 9: Fasce tampone
Sono disciplinate le restrizioni in materia di concimazione e utilizzo di prodotti fitosanitari lungo i margini delle foreste, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, i sentieri e le acque superficiali. Nessuna modifica nella sostanza (eccezione: metodo di misurazione nel caso delle acque superficiali). L'ubicazione è una nuova disposizione della PER.
Il metodo di misurazione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua superficiali cambia in seguito alla revisione della legislazione sulla protezione delle acque. Allo scopo di armonizzare le esigenze concernenti le fasce tampone con quelle dello spazio riservato alle acque, la misurazione non parte più dal ciglio della scarpata, bensì dalla linea di sponda. Se uno spazio riservato alle acque è stato delimitato secondo l'OPAc o se, per un determinato motivo, il Cantone ha rinunciato a delimitare un simile spazio, può essere applicato il nuovo metodo di misurazione. In tutti gli altri casi si applica il metodo di misurazione vigente finora (promemoria sulle fasce tampone).
Allegato 2: Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti
Le istruzioni finora vigenti sulla delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti sono introdotte come allegato 2. I criteri restano invariati.
Allegato 3: Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione
Numero 1: Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo
I criteri per le superfici non pascolative restano invariati.
Numero 2: Piano di gestione
Il contenuto del piano di gestione resta sostanzialmente invariato. L'unica indicazione aggiunta è costituita dai biotopi d'importanza nazionale (cpv. 1 lett. b).