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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

b. nella S. a g. l. possiedono una partecipazione diretta di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;

c. il valore contabile della sostanza dell’affittuario corrisponde almeno a due terzi degli attivi e, se la SA o la S. a g. l. è proprietaria, il valore contabile dell’azienda o delle aziende corrisponde almeno a due terzi degli attivi della SA o della S. a g. l.

3 In deroga al capoverso 1 lettera b, a persone giuridiche con sede in Svizzera, nonché a Cantoni e Comuni possono essere versati contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio.

4 Il carico di lavoro di cui al capoverso 1 lettera e è calcolato in base al “Preventivo di lavoro ART 2009” di Agroscope, nella versione del 20133.

Art. 4 Esigenze relative alla formazione

1 Il gestore di cui all'articolo 3 deve aver seguito una delle formazioni seguenti:

a. formazione professionale di base "campo professionale agricoltura e relative professioni" con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr) o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr;

b. contadina con attestato professionale secondo l'articolo 43 LFPr;

c. formazione superiore nei campi professionali di cui alle lettere a e b.

2 È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un'altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr, completata da:

a. una formazione continua agricola conclusa, disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione determinante del mondo del lavoro; o

b. un’attività pratica comprovata svolta per almeno 3 anni come gestore, cogestore o impiegato in un’azienda agricola.

3 I gestori di aziende nella regione di montagna, la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola (OTerm), non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1.

4 L’erede o la comunione ereditaria non sottostà all’obbligo, per 3 anni al massimo dopo la morte del precedente gestore, di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

3Il preventivo di lavoro può essere scaricato da www.agroscope.admin.ch.

4 RS 412.10

5 RS 910.91