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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Art. 13 Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'impor-
tanza nazionale
1 Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi nonché siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che tali superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.
2 Le superfici sono considerate delimitate in maniera vincolante per il gestore, se:
a. è stata conclusa una convenzione con il gestore;
b. esiste una decisione passata in giudicato; o
c. sono delimitate in un piano di utilizzazione definitivo.
Art. 14 Avvicendamento disciplinato delle colture
1 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno 4 colture diverse all’anno. L'allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata.
2 Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l’erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l’infiltrazione e il ruscellamento di concimi e di prodotti fitosanitari.
3 L'esigenza di cui al capoverso 2 è adempiuta, se:
a. è rispettata la quota massima della coltura principale di cui all'allegato 1 numero 4.2; o
b. sono rispettate le pause colturali di cui all'allegato 1 numero 4.3.
4 Le aziende che adempiono le esigenze di cui al capoverso 3 lettera b non devono annoverare 4 colture diverse all'anno.
5 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 19978 sull'agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 18 capoverso 2.
Art. 15 Adeguata protezione del suolo
1 L'adeguata protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l’erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell'allegato 1 numero 5.
2 Nel caso di colture che vengono raccolte prima del 31 agosto, le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali. La semina della coltura intercalare o del sovescio invernale deve avvenire:
a. prima del 1° settembre nella zona di pianura;
7RS 451