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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

b. prima del 15 settembre nella zona collinare e nella zona di montagna I.

3 Per la copertura del suolo con colture intercalari e sovesci invernali si applicano le esigenze di cui all'allegato 1 numero 5.1.

4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell'ordinanza del 22 settembre 19979 sull'agricoltura biologica, per la prova di un'adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell'organizzazione nazionale specializzata di cui all'articolo 18 capoverso 2.

Art. 16 Selezione e utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari

1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle malerbe, va data la priorità all’applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.

2 Nell'impiego di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di allerta.

3 Possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’ordinanza del 12 maggio 201010 sui prodotti fitosanitari (OPF). Le prescrizioni di applicazione dei prodotti fitosanitari sono elencate nell'allegato 1 numero 6.2.

4 I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare autorizzazioni speciali secondo l'allegato 1 numero 6.3 per provvedimenti fitosanitari esclusi dall'allegato 1 numero 6.2.

5 Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui al capoverso 3 e dalle autorizzazioni speciali di cui al capoverso 4 le superfici riservate a esperimenti. La convenzione scritta tra il richiedente e il gestore deve essere inviata al servizio fitosanitario cantonale unitamente alla descrizione dell'esperimento.

Art. 17 Esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme

Le esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme sono fissate nell'allegato 1 numero 7.

Art. 18 Esigenze relative alle direttive PER di organizzazioni nazionali

specializzate e d'esecuzione

1 Le esigenze relative alle colture speciali sono fissate nell'allegato 1 numero 8.1.

2 L'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG può riconoscere come equivalenti altre esigenze per l'adempimento della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell'esecuzione secondo l'allegato 1 numero 8.2.

9 RS 910.18

10 RS 916.161