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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

g. pollame da reddito:

1. galline produttrici di uova da cova e galli,

2. galline produttrici di uova di consumo,

3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,

4. polli da ingrasso,

5. tacchini.

Art. 71 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

(SSRA)

1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti,

a. nei quali gli animali sono tenuti liberi in gruppi;

b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e

c. che dispongono di luce diurna naturale con un’intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un’illuminazione meno intensa.

2 Le esigenze specifiche concernenti le singole categorie di animali nonché le esigenze relative alla documentazione e ai controlli sono fissate nell'allegato 6 numero I. Nel caso del pollame da reddito occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all’allegato 6 numero II.

3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all’ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.

4 Se per gli animali della specie bovina si utilizzano stuoie deformabili, occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all’allegato 6 numero III.

5 Gli animali devono avere accesso giornalmente a un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA.

6 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l’accesso giornaliero a un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA per gli animali di cui all’articolo 70 lettere a–c non è necessariamente obbligatorio se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di condizioni atmosferiche estreme gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA. Se il percorso per raggiungerlo è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti per al massimo 5 giorni in un ricovero non conforme alle prescrizioni SSRA.

Art. 72 Uscita regolare all'aperto (URA)

1 Per uscita si intende la permanenza su un pascolo, in una corte o in un’area con clima esterno.

2 Le esigenze specifiche concernenti le singole categorie di animali sono fissate nell'allegato 6 numero IV. Nel caso del pollame da reddito occorre inoltre rispettare