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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

b. superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali;

c. altra superficie che dà diritto ai contributi.

Art. 64 Condizioni e oneri

1 Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6–16h e 39–39h dell'ordinanza del 22 settembre 199719 sull'agricoltura biologica.

2 Un gestore che abbandona l'agricoltura biologica ha nuovamente diritto ai contributi soltanto 2 anni dopo l'abbandono.

Sezione 3: Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza

Art. 65 Contributo

Il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza è versato per ettaro.

Art. 66 Condizioni e oneri

1 La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente all'impiego dei seguenti prodotti:

a. regolatori della crescita;

b. fungicidi;

c. stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali; e

d. insetticidi.

2 Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull'insieme dell'azienda per:

a. frumento panificabile, frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, avena, orzo, triticale e altri tipi di cereali nonché miscele di questi tipi di cereali;

b. sementi di cereali;

c. colza;

d. girasoli;

e. piselli proteici e favette, nonché miscele di piselli proteici o favette con cereali a scopo foraggero.

3 Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'«elenco delle varietà raccomandate» del…20 di swissgranum.

4 Le colture devono essere raccolte una volta giunte a maturazione per l'estrazione di granelli.

19 RS 910.18

20 www.swissgranum.ch