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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Sezione 4: Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Art. 67 Contributo

Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.

Art. 68 Condizioni e oneri

1 Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali che consumano foraggio grezzo tenuti nell'azienda è composta nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS) da foraggio di base conformemente all'allegato 5 numero

1. Inoltre, la razione di base deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato:

a. nella regione di pianura: 80 per cento della SS;

b. nella regione di montagna: 90 per cento della SS.

2 Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati e pascoli nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro.

3 Hanno diritto ai contributi le aziende che adempiono le esigenze in materia di densità minima di animali di cui all'articolo 48 capoverso 1. In via suppletiva deve essere adempiuta la densità minima di animali di cui all’articolo 48 capoverso 1 anche per i prati artificiali.

4 Le esigenze relative agli alimenti per animali, alla documentazione e al controllo sono fissate nell'allegato 5.

Sezione 5: Contributi per il benessere degli animali

Art. 69 Principio e condizioni generali

1 La Confederazione versa contributi per il benessere degli animali ai gestori che tengono tutti gli animali delle categorie da reddito notificate secondo le esigenze di uno o entrambi i seguenti programmi per il benessere degli animali:

a. sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA);

b. uscita regolare all'aperto (URA).

2 I contributi sono versati soltanto per categorie di animali che:

a. comprendono almeno 1 unità di bestiame grosso (UBG); e

b. sono tenute nell'azienda durante tutto l'anno di contribuzione secondo le pertinenti esigenze.

3 Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un programma per il benes-