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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

b. le misure devono essere impostate sugli obiettivi regionali;

c. i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura.

2 Il Cantone deve inoltrare le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento all'UFAG, unitamente a un rapporto di progetto. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto di cui al capoverso 4.

3 L'UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.

4 Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano 8 anni.

5 La Confederazione può concedere un contributo anche a progetti con una durata diversa da quella stabilita nel capoverso 4, se ciò consente un coordinamento con un progetto per l'interconnessione di cui all'articolo 58 capoverso 1. Tiene conto anche di misure che non sono convenute fino alla fine della durata del progetto perché, all’inizio del progetto, il gestore aveva più di 57 anni, nonché di misure convenute dopo l'inizio del progetto.

6 I contributi della Confederazione sono versati annualmente.

7 L'UFAG può adeguare l'importo del contributo assegnato a un progetto in corso sulla base dei mezzi finanziari disponibili.

Capitolo 5: Contributi per i sistemi di produzione

Sezione 1: Forme di produzione

Art. 62

1 Quale contributo per forme di produzione aziendali globali viene versato il contributo per l'agricoltura biologica.

2 Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:

a. un contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza;

b. un contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.

3 Quale contributo per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati contributi per il benessere degli animali.

Sezione 2: Contributo per l'agricoltura biologica

Art. 63 Contributo

Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:

a. colture speciali;