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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

le esigenze di cui all’allegato 6 numero II. La lettiera deve adempiere le esigenze di cui all'articolo 71 capoverso 3.

3 Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l’uscita, se ciò è imperativamente indispensabile in relazione alla malattia o alla ferita.

4 L’uscita deve essere riportata in un apposito registro al più tardi entro 3 giorni. Conformemente all’organizzazione dell’uscita, essa deve essere documentata per gruppo di animali cui è stata concessa l’uscita comune o per singolo animale. Le semplificazioni nella tenuta del registro e le esigenze relative al controllo sono fissate nell’allegato 6 numero V. Se il sistema di detenzione degli animali garantisce in permanenza l’accesso a una corte o a un pascolo, l’uscita non deve essere documentata.

5 La corte e il pascolo devono rispondere alle esigenze degli animali. I dettagli determinanti a questo proposito sono fissati nell'allegato 6 numero V.

Art. 73 Autorizzazioni cantonali speciali

1 I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 numero II 1.3, numero IV 1.1 lettera b e numero V 1.5.

2 Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per 5 anni al massimo.

3 Esse contengono:

a. una descrizione dettagliata della deroga ammessa alle disposizioni dell’ordinanza interessata;

b. i motivi alla base della deroga; e

c. la durata di validità.

4 Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.

5 Tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.

Capitolo 6: Contributi per l’efficienza delle risorse

Sezione 1: Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni

Art. 74 Contributo

1 Il contributo per lo spandimento a basse emissioni di concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio è versato per ettaro e dose.

2 Per procedimenti di spandimento a basse emissioni si intende:

a. l'uso di tubi flessibili a strascico;

b. l'uso di assolcatori;

c. l'interramento del liquame;