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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
le esigenze di cui all’allegato 6 numero II. La lettiera deve adempiere le esigenze di cui all'articolo 71 capoverso 3.
3 Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l’uscita, se ciò è imperativamente indispensabile in relazione alla malattia o alla ferita.
4 L’uscita deve essere riportata in un apposito registro al più tardi entro 3 giorni. Conformemente all’organizzazione dell’uscita, essa deve essere documentata per gruppo di animali cui è stata concessa l’uscita comune o per singolo animale. Le semplificazioni nella tenuta del registro e le esigenze relative al controllo sono fissate nell’allegato 6 numero V. Se il sistema di detenzione degli animali garantisce in permanenza l’accesso a una corte o a un pascolo, l’uscita non deve essere documentata.
5 La corte e il pascolo devono rispondere alle esigenze degli animali. I dettagli determinanti a questo proposito sono fissati nell'allegato 6 numero V.
Art. 73 Autorizzazioni cantonali speciali
1 I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 numero II 1.3, numero IV 1.1 lettera b e numero V 1.5.
2 Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per 5 anni al massimo.
3 Esse contengono:
a. una descrizione dettagliata della deroga ammessa alle disposizioni dell’ordinanza interessata;
b. i motivi alla base della deroga; e
c. la durata di validità.
4 Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.
5 Tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.
Capitolo 6: Contributi per l’efficienza delle risorse
Sezione 1: Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni
Art. 74 Contributo
1 Il contributo per lo spandimento a basse emissioni di concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio è versato per ettaro e dose.
2 Per procedimenti di spandimento a basse emissioni si intende:
a. l'uso di tubi flessibili a strascico;
b. l'uso di assolcatori;
c. l'interramento del liquame;