Progetto

Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Art. 211 cpv. 3

3I veicoli a trazione animale e i carri a mano, ad eccezione delle piccole carriole, devono essere provvisti da ogni lato, il più vicino possibile al loro bordo, di catarifrangenti rossi posteriormente e bianchi anteriormente. I catarifrangenti dei veicoli a trazione animale sono gli stessi di quelli dei rimorchi agricoli, i catarifrangenti dei carri a mano non devono essere triangolari e devono avere una superficie di 20 cm2. Sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m è sufficiente fissare un catarifrangente posteriormente a sinistra o al centro. L’uso dei dispositivi di illuminazione sui veicoli a trazione animale nonché sui carri a mano e sulle carriole di larghezza superiore a 1,00 m è retto dall’articolo 120a lettera a.

Art. 216 cpv. 1

1Se è necessario un dispositivo d’illuminazione (art. 41 LCStr4, art. 30 e 39 VRV5), i velocipedi devono essere muniti almeno di una luce illuminante fissa, davanti bianca e dietro rossa. Di notte e in buone condizioni atmosferiche, queste luci devono essere visibili a 100 m di distanza. Esse possono essere fissate stabilmente oppure amovibili.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Data decisione CF In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 741.01

5 RS 741.11