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Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 7 pagine
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Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati,
catastrofi e situazioni d’emergenza RU 2013
b. rifugi per beni culturali: depositi protetti per gli oggetti più importanti di collezioni e archivi di beni culturali d’importanza nazionale;
c. deposito protetto: locale protetto che la Confederazione mette a disposizione, per una durata limitata, per la custodia provvisoria a titolo fiduciario di beni culturali mobili che sono parte del patrimonio culturale di uno Stato e che sono gravemente minacciati nel loro Stato proprietario o possessore.
Sezione 2: Compiti e collaborazione nel settore della protezione dei beni culturali
Art. 3 Compiti della Confederazione
1La Confederazione prepara ed esegue le misure di protezione per i beni culturali di sua proprietà o che le sono affidati.
2Può coordinare misure preparatorie d’interesse nazionale.
3Intrattiene contatti a livello internazionale nel settore della protezione dei beni culturali.
4Può prescrivere misure vincolanti per la protezione dei beni culturali alla cui conservazione la Svizzera è interessata sia come Stato, sia per l’esecuzione della Convenzione e del Secondo Protocollo.
5Il Consiglio federale disciplina la classificazione dei beni culturali in categorie e stabilisce i criteri.
Art. 4 Compiti dell’Ufficio federale della protezione della popolazione
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha i seguenti compiti di tutela dei beni culturali:
a. consiglia e assiste le autorità federali nelle questioni concernenti la protezione dei beni culturali e coordina i lavori;
b. consiglia le autorità cantonali nelle questioni concernenti la protezione dei beni culturali e le assiste nella preparazione e nell’esecuzione delle misure di loro competenza;
c. informa e consiglia terzi nelle questioni concernenti la protezione dei beni culturali;
d. gestisce un inventario dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale (Inventario PBC), lo sottopone al Consiglio federale per approvazione e lo pubblica;
e. gestisce il sistema d’informazione geografica della protezione dei beni culturali;
f. assume compiti di coordinamento nell’ambito delle domande per l’ottenimento dello statuto di protezione speciale o di protezione rafforzata;