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Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 7 pagine
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Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati,
catastrofi e situazioni d’emergenza RU 2013
Sezione 6: Deposito protetto
Art. 12
1Quando dei beni culturali sono minacciati da conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza, la Confederazione può mettere a disposizione un deposito protetto secondo l’articolo 2 lettera c se la custodia a titolo fiduciario dei beni culturali si colloca sotto l’egida dell’UNESCO.
2Il Consiglio federale può concludere al riguardo trattati internazionali. Questi disciplinano in particolare:
a. le modalità e le condizioni per il trasporto dei beni culturali;
b. l’assicurazione dei beni culturali;
c. la responsabilità per i beni culturali;
d. la protezione, la custodia e la manutenzione dei beni culturali;
e. l’assunzione dei costi per il trasporto, l’assicurazione, la custodia e la manutenzione dei beni culturali;
f. l’accesso ai beni culturali;
g. le modalità e le condizioni per esposizioni di beni culturali e per studi sui beni culturali;
h. la durata della custodia;
i. le modalità e le condizioni per la restituzione dei beni culturali allo Stato di provenienza.
Sezione 7: Finanziamento
Art. 13 Assunzione dei costi
La Confederazione si assume i costi:
a. per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 3 e 4;
b. derivanti dalla sua cooperazione quale potenza protettrice, dalla partecipazione alla vigilanza internazionale sui trasporti di beni culturali e dall’adempimento dei compiti di controllo internazionale conformemente alle disposizioni della Convenzione;
c. la rimunerazione e le spese del commissario generale ai beni culturali, degli ispettori, dei periti e dei delegati delle potenze protettrici giusta l’articolo 10 del Regolamento d’esecuzione.