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Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 7 pagine

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Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati,

catastrofi e situazioni d’emergenza RU 2013

Art. 8 Protezione rafforzata

1Il Consiglio federale può, per un bene culturale d’importanza nazionale, presentare all’UNESCO una domanda per l’ottenimento della protezione speciale secondo gli articoli 10-14 del Secondo Protocollo.

2Il DDPS, d’intesa con il DFI, propone al Consiglio federale la presentazione della domanda.

Sezione 5: Contrassegno «scudo dei beni culturali»

Art. 9 Contrassegno

1Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in decusse d’azzurro e di bianco (un quadrato azzurro con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).

2Il Consiglio federale stabilisce le direttive tecniche per la realizzazione dello scudo.

Art. 10 Uso del contrassegno

1I beni culturali d’importanza nazionale sono contrassegnati con un singolo scudo.

2I beni culturali sotto protezione speciale sono contrassegnati con lo scudo ripetuto tre volte.

3I beni culturali sotto protezione rafforzata sono contrassegnati con almeno uno scudo.

4Del rimanente, l’uso del contrassegno si fonda sull’articolo 17 della Convenzione.

Art. 11 Apposizione del contrassegno

1Gli scudi devono essere apposti per ordine del Consiglio federale in caso di chiamata in servizio dell’esercito o della protezione civile in vista di un conflitto armato.

2I Cantoni possono apporre già in tempo di pace lo scudo ai beni culturali d’importanza nazionale situati sul loro territorio.