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Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 7 pagine

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Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati,

catastrofi e situazioni d’emergenza RU 2013

g. istruisce i quadri della protezione civile che sono competenti per la protezione dei beni culturali;

h. può istruire alla protezione dei beni culturali il personale di istituzioni culturali. Il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per l’istruzione.

Art. 5 Compiti dei Cantoni

1I Cantoni designano un ufficio competente per la tutela dei beni culturali.

2Designano i beni culturali situati sul proprio territorio che devono essere protetti in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione d’emergenza.

3Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei propri beni culturali.

4Pianificano misure d’emergenza per la protezione dei beni contro i rischi d’incendio o di crollo degli edifici.

5Mettono a disposizione rifugi per beni culturali.

6Istruiscono gli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile.

Sezione 3: Misure per la protezione dei beni culturali

Art. 6

1La protezione dei beni culturali comprende la loro tutela ai sensi dell’articolo 5 del Secondo Protocollo e il loro rispetto ai sensi dell’articolo 6 del Secondo Protocollo.

2Le autorità competenti adottano tutte le misure di protezione civili di carattere materiale o organizzativo atte a prevenire o attenuare gli effetti dannosi di un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d’emergenza sui beni culturali.

Sezione 4: Categorie di protezione

Art. 7 Protezione speciale

1Il Consiglio federale può, per un bene culturale d’importanza nazionale, presentare all’UNESCO una domanda per l’ottenimento della protezione speciale secondo gli articoli 8–11 della Convenzione.

2Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI), propone al Consiglio federale la presentazione della domanda.