Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

 la lettera a disciplina a quali dati ha accesso il servizio specializzato per la sicurezza aziendale;

 lettera b: affinché (come finora) lo Stato maggiore dell’esercito possa trattare efficacemente le richieste di

visite all’estero con accesso a informazioni classificate, i dati di cui all’articolo 52 capoverso 4 lettere a e d devono venire trasferiti attraverso un’interfaccia nel sistema d’informazione per le richieste di visita;

 la lettera c numeri 1-3 disciplina a quali dati lo Stato maggiore di condotta dell’esercito ha accesso per il

controllo dell’accesso alle zone di sicurezza, per l’adempimento dei suoi compiti legali in relazione al Sistema di gestione del personale dell’esercito e per l’esecuzione del reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace.

Capoverso 3: ulteriori organizzazioni della Confederazione (in particolare fornitori di prestazioni TIC) necessitano dei risultati del CSP per controllare l’accesso a zone di sicurezza.

Capoverso 4: i servizi specializzati CSP comunicano alle autorità e alle organizzazioni assoggettate elenchi e statistiche solamente se esse ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti di controllo secondo la presente legge. Siffatti elenchi vengono dunque consegnati soltanto in caso di corrispondente necessità. La comunicazione di simili elenchi avviene al di fuori del sistema d’informazione di cui all’articolo 52.

Art. 54

L’articolo 54 corrisponde sostanzialmente al diritto vigente (si vedano gli art. 144-149 LSIM, nonché l’OCSP).

Il capoverso 1 costituisce il fondamento giuridico per la registrazione audio delle audizioni.

Capoverso 2: la durata di conservazione dei dati non deve superare dieci anni. Qualora una persona sia già stata sottoposta a più controlli, vanno cancellati i dati riguardanti controlli che risalgono a oltre dieci anni prima.

Il capoverso 3 disciplina la distruzione di dati di una persona già controllata che non ha dato seguito alla sua assunzione (si veda anche l’art. 41).

Capoverso 5: i dati che vengono trattati al di fuori del sistema d’informazione (si veda l’art. 52 cpv. 5), devono essere conservati e distrutti conformemente ai capoversi 2 e 3. Quando si distruggono questi dati vanno nel contempo cancellate le menzioni nel sistema.

Capoverso 6: se dei documenti vanno archiviati secondo le prescrizioni in materia di archiviazione, non possono essere distrutti.

Art. 55

Nell’articolo 55 vengono indicati quei settori nei quali il Consiglio federale deve emanare normative completive o suppletive. Non si tratta dunque semplicemente di disposizioni d’esecuzione, per le quali il Consiglio federale è senz’altro competente sulla base dell’articolo 182 Cost.

 Lettere a-b: riguardo all’organizzazione va osservato che oggi vi sono due servizi specializzati CSP. Uno

è aggregato alla Cancelleria federale e controlla all’attenzione del Consiglio federale i quadri superiori e gli impiegati dell’altro servizio specializzato CSP. Attualmente esegue perciò esclusivamente CSP ampliati con audizione. L’altro servizio specializzato CSP, nel DDPS, è aggregato alla Protezione delle informazioni e delle opere, in seno allo Stato maggiore dell’esercito, ed esegue la stragrande maggioranza dei controlli. La lettera b lascia la possibilità di più servizi specializzati, consentendo però al Consiglio federale di scegliere se mantenere questa organizzazione.

 Lettere c-d: in applicazione dell’articolo 16 capoverso 2 LPD, il Consiglio federale deve emanare norma-

tive completive sulla protezione dei dati nell’ambito del CSP. Ne sono interessati in particolare l’organizzazione delle competenze e delle responsabilità per la protezione dei dati (incl. la sicurezza dei dati) in relazione con il sistema d’informazione di cui all’articolo 52, nonché il controllo indipendente periodico della legalità del trattamento dei dati.

2.1.4 Procedura di sicurezza relativa alle aziende

Art. 56

In merito allo scopo della PSA, si veda il numero 1.2.5.

Art. 57

Capoverso 1: quale «azienda» ai sensi della legge non si considera necessariamente l’intera impresa. Ne sono interessati piuttosto solamente quelle parti e persone dell’impresa alle quali è effettivamente affidato il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.