Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

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Per il PS, il principio di trasparenza è strettamente legato alla nozione degli Open Government Data (OGD), che sono parte integrante della strategia di e-government Svizzera. Il PS fa notare che, in seguito alla ratifica della Convenzione di Aarhus, la Svizzera applica il principio di trasparenza per quanto concerne i dati ambientali. A suo avviso, inoltre, anche il progetto pilota «Single Point of Orientation» dell’Archivio federale svizzero mostra come sia possibile fornire in modo pratico ai cittadini una panoramica dei documenti dell’Amministrazione federale. Il PS si aspetta che la nuova LSIn non ostacoli né i progetti né, in generale, la strategia OGD confermata dal Consiglio federale nel suo rapporto del 13 settembre 2013. Ritiene pertanto che si debba esaminare l’eventuale necessità di formulare nella LSIn un’esplicita riserva in tal senso.

Clusis deplora l’assenza di riferimenti alla legge federale sulla protezione dei dati. Il capoverso 2, che recita: «Se le informazioni devono essere protette in virtù di altre leggi federali, le disposizioni della presente legge si applicano a titolo completivo», dovrebbe essere integrato come segue: «Si applicano inoltre le disposizioni della LPD».

Secondo insecor non è comprensibile per quale motivo al capoverso 2 si faccia riferimento esclusivamente alle «informazioni». A suo avviso sarebbe corretto scrivere: «Se le informazioni e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione devono essere protette in virtù di altre leggi federali…».

Per LB, l’importante nozione di «infrastrutture critiche» e il rimando generale alla «legislazione speciale» applicabile devono essere definiti in maniera più concreta e precisa, dato che la legge deve essere applicabile anche alle organizzazioni di diritto privato che gestiscono infrastrutture critiche.

Il disegno di legge federale sule attività informative prevede all’articolo 66 una deroga al principio di trasparenza per i documenti riguardanti l’acquisizione di informazioni secondo tale legge. Il SIC presuppone che questo principio non venga toccato dall’articolo 3 LSIn. Inoltre, non comprende pienamente il motivo per cui, ad esempio, i documenti classificati SEGRETO, la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gravemente gli interessi pubblici di cui all'articolo 1 capoverso 2 LSIn, debbano rimanere assoggettati al principio di trasparenza.

Capitolo 2: Misure generali per la sicurezza delle informazioni In generale

LB raccomanda di verificare in tutta la LSIn se un determinato requisito, una determinata prescrizione o un determinato disciplinamento concerne unicamente le «autorità assoggettate» o anche le «organizzazioni assoggettate» (di diritto privato), quando quest’ultime sono assoggettate al campo d’applicazione della LSIn secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera e LSIn.

La FMH mette in discussione la distinzione tra la classificazione delle informazioni e la classificazione dei livelli di sicurezza dei mezzi TIC nonché il loro diverso campo d’applicazione: dopotutto lo scopo della protezione dei sistemi è quello di proteggere le informazioni che contengono.

Articolo 4 Sicurezza delle informazioni

Secondo TG manca il principio della proporzionalità. La disposizione deve quindi essere completata affinché una misura sia ammessa soltanto finché ha raggiunto il suo scopo o è evidente che ciò non potrà avvenire. Tale misura non deve inoltre comportare alcun svantaggio in manifesta sproporzione con il risultato auspicato. Sebbene successivamente (art. 12 dell’avamprogetto della LSIn) venga menzionata la limitazione al minimo indispensabile per quanto riguarda la classificazione delle informazioni, essa deve essere presente in tutte le disposizioni concernenti la sicurezza delle informazioni; tale principio deve quindi essere integrato chiaramente nelle disposizioni generali. TG ritiene che nel quadro della sicurezza delle informazioni occorra inoltre garantire la corretta origine dei documenti, ovvero che sia possibile riconoscere che la fonte è quella indicata. Nell’articolo 4 dell’avamprogetto LSIn