Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

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Secondo it-rm, per motivi di sicurezza non è sufficiente assoggettare alla legge soltanto le autorità cantonali che, per incarico della Confederazione e sotto la sua vigilanza, esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza. A suo avviso, alla legge dovrebbero essere assoggettate piuttosto tutte le autorità cantonali che, nell’adempimento della loro funzione, hanno la facoltà di consultare informazioni della Confederazione sensibili sotto il profilo della sicurezza, inviano alla Confederazione questo tipo di informazioni o sono chiamate a trattarle. In caso contrario, i vari servizi cantonali potrebbero adottare misure di sicurezza più o meno efficaci, con conseguenti divergenze nel livello di protezione delle informazioni. It-rm fa inoltre notare che, nonostante la nozione di incarico dia l’impressione di un rapporto di subordinazione, può anche accadere che tra Confederazione e Cantoni vengano trasferite informazioni sensibili necessarie per lo svolgimento di attività che rientrano nella sovranità dei Cantoni. Per it-rm sarebbe altresì necessario precisare che la presente legge si applica anche alle organizzazioni e alle istituzioni che gestiscono infrastrutture critiche (art. 81 segg.). It-rm ritiene infine che l’elenco di cui al capoverso 3 non sia esaustivo e debba pertanto essere integrato con un «segnatamente» o un «tra l’altro».

Per le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza, saranno assoggettate alla LSIn anche «organizzazioni di diritto privato». Secondo l’articolo 87 capoverso 4 LSIn, il Consiglio federale stabilisce per via di ordinanza a quali organizzazioni di diritto privato sarà applicabile totalmente o parzialmente la presente legge. LB raccomanda di coinvolgere nell’emanazione di tale ordinanza gli ambienti economici interessati, comprese le associazioni di categoria attive nel settore dell’informatica come ICT Switzerland e i relativi membri nonché le organizzazioni specializzate nella sicurezza delle informazioni quali ISSS, Clusis, swissecurity.org e le organizzazioni che ne fanno parte.

Articolo 3 Rapporto con la legislazione speciale

Nonostante all’articolo 3 capoverso 1 LSIn sia fatta salva l’applicazione della LTras, ZH si chiede se una classificazione a priori in virtù dell’articolo 14 LSIn lascerebbe intatti il margine di discrezionalità e la libertà di decisione di un’autorità competente secondo l’articolo 10 capoverso 1 LTras. Ne dubita. Per questo ritiene auspicabile un coordinamento a livello legislativo.

TI condivide il principio secondo cui le disposizioni della legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras) relative all’accesso ai documenti ufficiali trovino applicazione sia alle informazioni non classificate sia a quelle classificate in base alla LSIn (ad uso interno, confidenziale, segreto). A suo avviso, sarà poi il risultato dell’usuale ponderazione degli interessi in base alla LTras (art. 7) a giustificare eventuali limitazioni del diritto di accesso alle informazioni. Quanto al rapporto della LSIn con altre leggi federali, TI fa notare come il capoverso 2 indichi correttamente che la LSIn va considerata come diritto completivo con particolare riferimento alla protezione dei dati personali. Ciò significa che i dati personali nel settore dei compiti delle autorità federali continueranno, giustamente, a essere trattati secondo la LPD e, per quanto riguarda le misure di protezione (organizzative, tecniche, fisiche e in materia di personale), verranno integrate dalle pertinenti e puntuali disposizioni della LSIn. Ciò significa al contempo che dati personali essenziali per la salvaguardia della sicurezza pubblica potranno essere classificati secondo le prescrizioni della LSIn senza che questo intacchi, o quanto meno relativizzi, il carattere generale e trasversale della LPD.

Per il PS è fondamentale che la nuova LSIn non comporti un aumento delle classificazioni rispetto al passato. In caso contrario, a suo avviso il rischio che venga limitato il principio di trasparenza è notevole, in quanto, come dimostra la prassi relativa alla LTras, una volta che i documenti sono stati classificati, è molto più raro che vengano resi accessibili in virtù di tale principio. Nonostante all’articolo 3 capoverso 1 LSIn sia fatta espressamente salva la legge sulla trasparenza (LTras, RS 152.3), il PS ritiene che non vengano realmente chiarite le interazioni tra la LSIn e il principio di trasparenza sancito dalla LTras. Si aspetta pertanto che, a livello contenutistico, le disposizioni concernenti la classificazione non esulino in alcun modo dall’elenco delle eccezioni di cui all’articolo 7 LTras e che, almeno, non siano in contraddizione con il relativo contenuto. A suo avviso occorre garantire che, in futuro, la LSIn non generi un ulteriore aumento delle controversie tra i fruitori della LTras e l’Amministrazione.