Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
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Articoli 12‒18 Classificazione delle informazioni
A causa della mancanza di definizioni legali in questa sezione, insecor si domanda se le disposizioni menzionate riguardino anche il «materiale classificato». Ciò è alquanto insoddisfacente e sono assolutamente necessarie precisazioni.
Articoli 12‒14 Classificazioni
Il PPD è favorevole alla creazione di una regolamentazione uniforme per i livelli di classificazione e i motivi di classificazione per tutte le autorità assoggettate.
Il MPC è contrario all’obbligo di classificazione per atti di procedimenti penali. Già a suo tempo nell’OPrl non era stato stabilito l’obbligo di classificazione per tali atti. Il trattamento di questi dati e il loro accesso sono retti esclusivamente dal CPP. L’obbligo di classificazione secondo la LSIn non è solo inutile (vale il segreto istruttorio di diritto processuale penale), ma non è nemmeno applicabile in procedimenti penali onerosi e complessi come quelli del MPC. Una classificazione secondo la LSIn comporterebbe livelli di classificazione diversi per atti dello stesso procedimento penale, i quali di conseguenza dovrebbero essere trattati diversamente. La conseguente separazione di singoli atti non impedirebbe unicamente la gestione degli atti secondo la legislazione e la giurisprudenza, ma sarebbe anche contraria ai principi dell’unità e della completezza degli atti procedurali. Per evitare ciò, tutti gli atti – secondo quanto è stato praticato sinora nel quadro del CCP in vigore, garantendo il segreto istruttorio
– devono avere un unico livello di classificazione, ovvero quello delle informazioni più sensibili presenti negli atti. Tutto questo non sarebbe tuttavia nell’ottica del presente avamprogetto, tanto più che secondo il rapporto esplicativo, nell’interesse di un onere esecutivo sostenibile la quantità delle informazioni classificate deve essere limitata al minimo indispensabile e che quindi non a tutto il gruppo di atti deve essere assegnato il medesimo livello di classificazione. Inoltre per il MPC ne risulterebbero problemi irrisolvibili nel quadro degli scambi con le autorità cantonali di perseguimento penale. In linea di principio le autorità cantonali non sono difatti soggette alla LSIn.
Articolo 12 Principi della classificazione
Secondo it-rm occorre specificare che l’organo di coordinamento deve elaborare delle istruzioni su come classificare le informazioni sensibili.
Secondo il SIC a livello delle disposizioni esecutive relative al capoverso 4 occorre elaborare prescrizioni semplificate per il SIC (analogamente alle vigenti regole sulle operazioni semplificate con informazioni classificate nel settore dei servizi di informazione e della polizia del 18 gennaio 2008).
Articolo 13 Competenze
TG ritiene che nel caso di una delega della competenza di classificazione a un altro servizio o persona anche l’autorità assoggettata (nell’articolo unicamente: il servizio incaricato della classificazione e l’organo superiore) debba avere la possibilità di modificare la classificazione.
Il PS ritiene che, a seconda della situazione, anche l’autorità assoggettata debba avere la possibilità di modificare o sopprimere le classificazioni e non solo il servizio incaricato della classificazione e il suo organo superiore.
Per il SIC, a livello delle disposizioni esecutive relative al capoverso 2 occorre elaborare prescrizioni semplificate per il SIC (analogamente alle vigenti regole sulle operazioni semplificate con informazioni classificate nel settore dei servizi di informazione e della polizia del 18 gennaio 2008).
Articolo 14 Livelli di classificazione
UR accoglie favorevolmente la definizione di tre soli livelli classificazione. La gestione di dati e sistemi classificati e le conseguenze che ne risultano per i Cantoni non sono tuttavia esplicitate in dettaglio nell’avamprogetto. Di ciò bisogna tenere conto mediante disposizioni legali complementari.