Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
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debba essere ulteriormente precisata almeno per quanto concerne gli interessi pubblici da tutelare definiti all’articolo 1 capoverso 2 LSIn e i livelli di classificazione previsti.
TI ritiene che l’elenco degli scopi della normativa sia troppo limitativo, nella misura in cui si riferisce espressamente solo alla tutela degli interessi pubblici (in particolare della Confederazione) mentre richiama quelli di privati solo indirettamente. A suo avviso, l’esigenza di tutelare i diritti della personalità e la sfera privata (e quindi i dati personali), come pure i segreti professionali, di fabbricazione e d’affari, che certifica in fin dei conti la fiducia nei confronti dei servizi che trattano questi tipi di informazioni in virtù del diritto speciale, non dovrebbe essere confinata solo implicitamente nel disposto (lett. e). TI ritiene che questi elementi vadano espressamente indicati, anche solo a titolo esemplificativo, adeguando la pertinente lettera della norma e che, parimenti e in questa misura, andrebbe inserito nel periodo introduttivo del capoverso 2 il richiamo anche alla tutela degli interessi privati (e non solo pubblici).
Il PS condivide lo scopo della LSIn, descritto all’articolo 1 capoverso 1, di garantire la gestione sicura di informazioni nonché l’impiego sicuro di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Può inoltre ritenersi d’accordo con la rinuncia a una definizione legale di ciò che si debba intendere per «informazione», in quanto, a suo avviso, va da sé che tale termine include implicitamente anche i dati (elettronici) di ogni genere. Il PS considera comprensibile anche il tentativo, al capoverso 2, di designare gli «interessi pubblici» da tutelare, ma è del parere che le definizioni scelte siano talmente astratte da lasciare un margine d’interpretazione estremamente ampio. Ciò, secondo il PS, comporta il rischio di interpretazioni eccessive, che a suo avviso è reso ancora più elevato dal fatto che l’articolo 1 capoverso 2 lettere a-d viene citato anche più avanti nel testo di legge come base per determinare i livelli di classificazione (art. 14 LSIn) e i livelli di sicurezza dei mezzi TIC (art. 21 LSIn). Il PS valuta positivamente la presenza, nel rapporto esplicativo, di definizioni restrittive degli «interessi pubblici» da tutelare, ma sottolinea come tale restrizione non si evinca dal testo dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d LSIn. Suggerisce pertanto di utilizzare, nell’articolo relativo allo scopo, nozioni e formulazioni più precise, ovvero inequivocabili.
Privatim deplora il fatto che il proposto articolo 1 LSIn si riferisca soltanto alla tutela degli interessi propri della Confederazione e comprenda solo indirettamente la tutela degli interessi della popolazione. A suo avviso, la tutela dei diritti della personalità garantiti dalla Costituzione (art. 10 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 Cost.) o di segreti professionali, d’affari e di fabbricazione è inclusa nello scopo della legge soltanto nella misura in cui eventuali lacune a livello di sicurezza delle informazioni possono comportare una perdita di fiducia nei confronti della Confederazione (cfr. rapporto esplicativo, commento all’art. 1 cpv. 2 lett. d LSIn). Secondo privatim, la sicurezza delle informazioni deve servire a tutelare anche gli interessi delle persone direttamente interessate dal trattamento di dati da parte delle autorità. Pertanto, privatim propone di adeguare come segue l’articolo 1 capoverso 2 dell’avamprogetto della LSIn:
2Mira in tal modo a tutelare gli interessi pubblici e privati seguenti:
a) la capacità di decisione e d’azione delle autorità federali;
b) la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;
c) gli interessi in materia di politica estera della Svizzera;
d) gli interessi in materia di politica economica, finanziaria e monetaria della Svizzera;
e) i diritti fondamentali delle persone interessate garantiti dalla Costituzione;
f) i segreti professionali, d’affari e di fabbricazione;
g) l’adempimento di ulteriori obblighi legali e contrattuali delle autorità federali per la protezione di informazioni.
Vista l’importanza attribuita dalla Svizzera alla protezione dei dati e al rispetto della sfera privata, FER ritiene opportuno indicare o aggiungere un ulteriore punto al capoverso 2 di questo articolo, ossia: «la classificazione delle informazioni concernenti gli individui e/o i profili della personalità eventualmente allestiti/raccolti nel quadro della protezione degli interessi sopra descritti». Questo per precisare che le informazioni in possesso della Confederazione sono trattate come informazioni classificate nella categoria «protezione molto elevata», sia che si tratti di dati ottenuti tramite raccolta (nel quadro del controllo relativo alle persone) o di