Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati

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Secondo BS, né dal testo di legge proposto (art. 2 cpv. 2 lett. f LSIn) né dal rapporto esplicativo si evince con chiarezza quali siano le attività delle autorità cantonali che rientrano nel campo d’applicazione dell’atto normativo. BS suggerisce pertanto di integrare l’articolo 87 LSIn con una disposizione nella quale si stabilisca che il Consiglio federale deve fissare per via di ordinanza le attività di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f. Inoltre, affinché sia possibile stimare le ripercussioni sul Cantone, una versione attuale dell’elenco di tali attività dovrebbe a suo avviso essere contenuta già nel messaggio, il quale dovrebbe anche chiarire che cosa si debba intendere per «sotto la vigilanza».

Secondo GE sarà opportuno indicare con esattezza le autorità e i servizi cantonali previsti all’articolo 2 capoverso 2 lettera f e precisare in particolare che cosa si intende con «per incarico della Confederazione e sotto la sua vigilanza, esercitano attività sensibili». Queste informazioni consentono di misurare con precisione le eventuali conseguenze tecniche e finanziarie sulle infrastrutture.

Il PS ritiene che il campo d’applicazione della LSIn, contemplato all’articolo 2, sia decisamente ampio. È tuttavia dell’avviso che tale ampiezza sia giustificata da validi motivi, visto che la LSIn riguarda un settore caratterizzato da un livello di interconnessione talmente elevato che una procedura legislativa più settoriale o federalista mostrerebbe ben presto i propri limiti.

In linea di principio, privatim trova ragionevole che, secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera f LSIn, le autorità e i servizi cantonali che, per incarico della Confederazione e sotto la sua vigilanza, esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza rientrino nel campo d’applicazione della LSIn. A suo avviso, soltanto in questo modo è possibile garantire la sicurezza generale delle informazioni nell’intera sfera di responsabilità della Confederazione. Secondo privatim, tuttavia, questo comporta la necessità pratica, per i Cantoni, di adeguare alla LSIn le proprie regole in materia di sicurezza delle informazioni, in quanto l’applicazione di due o più regimi di sicurezza diversi all’interno di un’amministrazione non sarebbe una soluzione praticabile. Tutto ciò rende inoltre indispensabile un intervento a livello cantonale (ed eventualmente comunale), poiché la LSIn prevede misure (segnatamente il controllo di sicurezza relativo alle persone e la procedura di sicurezza relativa alle aziende) che, in gran parte, probabilmente non sono ancora disciplinate dai Cantoni (ed eventualmente dai Comuni) oppure lo sono soltanto in misura minima. Per questo i Cantoni dovrebbero poter usufruire delle prestazioni dei servizi specializzati della Confederazione. Nella misura in cui i servizi cantonali sono direttamente assoggettati alla LSIn, le prestazioni (ad es. esecuzione del CSP) dovrebbero essere finanziate dalla Confederazione. Per tale ragione privatim chiede di integrare l’articolo 89 LSIn con una disposizione che contempli la possibilità, per le autorità e i servizi cantonali, di usufruire delle prestazioni dei servizi specializzati della Confederazione previsti dalla LSIn. Se i servizi che usufruiscono di dette prestazioni sono diversi da quelli previsti all’articolo 1 capoverso 2 lettera f LSIn (cioè se il Cantone introduce un CSP per ulteriori collaboratori cantonali), la Confederazione deve riscuotere emolumenti sufficienti a coprire i costi. Qualora questa richiesta non venisse accolta, privatim ritiene che la soluzione contemplata nella legge federale sulla protezione dei dati sia da preferire a quella proposta nell’articolo 2 capoverso 2 lettera f LSIn (responsabilità individuale dei Cantoni nella misura in cui vengono rispettati gli standard minimi previsti, art. 37 cpv. 1 LPD).

La CSI chiede di stralciare la lettera f se la sua richiesta relativa all’articolo 89 non dovesse essere accolta (cfr. più avanti le osservazioni della CSI sull’art. 89).

Insecor suggerisce di intitolare l’articolo «Campo d’applicazione». Ritiene inoltre che definire i servizi federali assoggettati in un unico articolo insieme alle «attività sensibili sotto il profilo della sicurezza» crei più confusione che chiarezza. Raccomanda pertanto di suddividere adeguatamente questi due diversi temi (cfr. le osservazioni sulle «Definizioni»). Per insecor urge definire con maggiore precisione il campo d’applicazione materiale nel rapporto esplicativo (cap. 1.2.2.1) e nel testo di legge, sottolineandovi l’importanza di una considerazione globale dei pericoli (sicurezza integrale). Pur constatando la difficoltà di separare nettamente il tema della «sicurezza IT» da quello della «cyber-sicurezza», insecor è dell’avviso che, laddove opportuno, sia necessario operare tale distinzione.