Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

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informazioni destinate a qualsiasi altra procedura che abbia come oggetto specifico degli individui o la loro personalità.

Per LB si farebbe chiarezza se la lettera e venisse integrata come segue: «… per la protezione di informazioni e di dati». A suo avviso occorrerebbe inoltre verificare se non sia il caso di includere le infrastrutture critiche, indispensabili per il funzionamento della società, dell’economia e dello Stato, nell’elenco di cui all’articolo 1 capoverso 2 LSIn in quanto importante interesse degno di particolare protezione.

Il Consiglio dei PF chiede di integrare l’articolo 1 capoverso 2 lettera d come segue: «… della Svizzera, delle sue autorità e organizzazioni nonché di terzi interessati». Considerando l’intera LSIn, il Consiglio dei PF è infatti dell’avviso che non si tratti soltanto di interessi nazionali, ma anche e soprattutto di interessi specifici delle autorità e delle organizzazioni interessate, le cui attività comprendono anche i rispettivi segreti professionali, d’affari e di fabbricazione nonché gli interessi degni di protezione di terzi. Ciò consentirebbe in particolare di tutelare, con i livelli di classificazione AD USO INTERNO, CONFIDENZIALE e SEGRETO, anche gli interessi economici del Consiglio dei PF senza pregiudicare la compatibilità con il principio di trasparenza.

Il Consiglio dei PF fa inoltre notare l’utilizzo, all’articolo 1 capoverso 2 lettera e, della nozione di autorità federali. A suo avviso, tale nozione crea confusione poiché non figura in nessun’altra parte del testo, visto che in seguito si parla esclusivamente di autorità assoggettate e di organizzazioni assoggettate. Per il Consiglio dei PF non è pertanto chiaro se per autorità federali si intendano soltanto le autorità assoggettate definite all’articolo 2 oppure anche le organizzazioni assoggettate. Secondo l’Empa sarebbe inoltre scandaloso se soltanto le autorità, ma non le organizzazioni, potessero beneficiare di una simile protezione delle informazioni.

La FMH chiede di menzionare esplicitamente all’articolo 1 capoverso 2 lettera e i dati personali dei cittadini. Ritiene infatti che la protezione dei cittadini debba essere indicata chiaramente nel testo di legge, poiché, in caso di abuso in materia di dati personali, potrebbero essere gravemente violati i diritti della personalità delle persone di cui vengono trattati i dati. Certi dati personali sono ricercati tanto quanto le informazioni tecnologiche dell’industria. Il loro valore finanziario non dovrebbe essere sottovalutato.

Articolo 2 Autorità e organizzazioni assoggettate

Nonostante alcuni dubbi, in linea di principio ZH ritiene di per sé ragionevole il fatto che, secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera f LSIn, le autorità e i servizi cantonali che, per incarico della Confederazione e sotto la sua vigilanza, esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza rientrino nel campo d’applicazione della LSIn. A suo avviso, soltanto in questo modo è possibile garantire la sicurezza generale delle informazioni nell’intera sfera di responsabilità della Confederazione. Secondo ZH, infatti, è vero che la normativa rappresenta un’ingerenza nell’autonomia organizzativa dei Cantoni, ma applicare due o più regimi di sicurezza diversi all’interno di un’amministrazione non sarebbe una soluzione praticabile.

ZG chiede di modificare l’articolo 2 capoverso 2 lettera f come segue: «2 Si applica alle organizzazioni seguenti (organizzazioni assoggettate): f. alle autorità e ai servizi cantonali che, per incarico della Confederazione e sotto la sua vigilanza in collaborazione con la Confederazione, esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza». A suo avviso, infatti, la sicurezza delle informazioni non riguarda i Cantoni soltanto in veste di autorità che eseguono compiti federali, come invece lascia intendere l’avamprogetto. A tale proposito, ZG fa notare che i Cantoni non operano nell’ambito della sicurezza come organi di esecuzione classici «per incarico della Confederazione e sotto la sua vigilanza», ma, nel campo della sicurezza interna, esercitano poteri sovrani. Ricorda inoltre che gli organi federali fanno parte della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e, occasionalmente, ricevono addirittura mandati dai Cantoni, i quali però non rientrano nel campo d’applicazione dell’avamprogetto se non agiscono «per incarico della Confederazione». Questo per ZG non ha alcun senso, in quanto anche nell’ambito della sicurezza interna si producono e si scambiano informazioni e dati sensibili e classificati che meritano una particolare protezione.