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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

2 Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni supplementari che figurano su ciascun estratto stampato e lo caratterizzano (data e motivo del rilascio, destinatario ed estensore).

3 Tutte le iscrizioni che fanno capo a una sentenza di riferimento cessano di figurare nell’estratto per privati secondo le seguenti regole:

a. le sentenze di riferimento che prevedono una sanzione cessano di figurare nell’estratto per privati dopo che sono trascorsi i due terzi del periodo determinante secondo l’articolo 41 capoverso 3 lettere a−k. L’iscrizione di una pena detentiva a vita figura nell’estratto fino alla morte;

b. le sentenze di riferimento che prevedono una pena con la condizionale o la condizionale parziale non revocata, senza contenere una misura stazionaria ordinata simultaneamente o successivamente alla sentenza, cessano di figurare nell’estratto per privati se il condannato ha superato con successo il periodo di prova, ma vi figurano almeno finché prende fine l’eventuale interdizione dell’esercizio di una professione (art. 67 CP o 50 CPM) ordinata simultaneamente alla sentenza. Vi è insuccesso del periodo di prova non appena è iscritta nel sistema una decisione successiva ai sensi dell’art. 46 CP;

c. le sentenze di riferimento svizzere che prevedono unicamente una multa per un delitto cessano di figurare nell’estratto per privati se il condannato ha superato con successo un periodo di prova di tre anni. Il periodo di prova decorre dalla notifica della sentenza ed è superato con successo se non è commesso un nuovo crimine o delitto mentre è in corso;

d. le sentenze di riferimento figurano nell’estratto per privati anche una volta scaduto il termine secondo le lettere a−c se l’estratto contiene un’altra sentenza di riferimento per la quale il termine non è ancora scaduto, ma al massimo fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 41 capoverso 3.

Capitolo 2: Accesso delle autorità ai dati di VOSTRA

Art. 44 Diritto di accesso online del Casellario giudiziale svizzero

Per tenere il casellario conformemente all’articolo 4, il Casellario giudiziale svizzero ha il diritto di accedere online a tutti i dati di persone fisiche salvati in VOSTRA (art. 15−26).

Art. 45 Diritto di accesso online dei servizi di coordinamento cantonali e del

Servizio di coordinamento della giustizia militare

1 Il diritto di accedere online ai dati di VOSTRA dei servizi di coordinamento cantonali e del Servizio di coordinamento della giustizia militare è definito dal profilo di accesso delle autorità per le quali iscrivono i dati e allestiscono gli estratti di VOSTRA.