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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA
Capitolo 1: Profili di accesso e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 36 Rapporto tra il profilo di accesso e l’estratto del casellario giudiziale
1 Le autorità e i privati (art. 44−58) accedono ai dati di VOSTRA in base a profili di accesso predefiniti (art. 40–43).
2 Nel sistema di gestione dei dati penali a ciascun profilo di accesso è associato un estratto del casellario giudiziale che può essere consultato online o stampato su carta. I dati figuranti sulla versione cartacea dell’estratto sono praticamente identici a quelli consultabili online. Il Consiglio federale disciplina le differenze.
Art. 37 Presentazione delle iscrizioni sull’estratto
Le iscrizioni contenute nell’estratto sono numerate e presentate in ordine cronologico partendo dalla data della sentenza di riferimento o dell’apertura del procedimento penale pendente.
Art. 38 Menzione sull’estratto in assenza di sentenze di riferimento o di
procedimenti penali pendenti
Se non vi figurano né sentenze di riferimento né procedimenti penali pendenti, l’estratto stampato reca la menzione «Non figura nel casellario giudiziale».
Art. 39 Interpretazione delle regole di calcolo dei termini
I termini alla cui scadenza un’iscrizione cessa di figurare nell’estratto (art. 40−43) si applicano per analogia anche alle sanzioni pronunciate secondo il diritto previgente o contenute in sentenze straniere.
Sezione 2: Profili di accesso
Art. 40 Estratto 1 per autorità
1 L’estratto 1 per autorità dà accesso ai seguenti dati:
a. i dati identificativi della persona (art. 16);
b. le sentenze di riferimento (art. 17–19);
c. le decisioni successive (art. 20);
d. se disponibili, le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive (art. 21);