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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

b. concede e revoca i diritti di trattamento dei dati dei singoli utenti;

c. tiene corsi di base e di perfezionamento per gli utenti che hanno il diritto di collegarsi online a VOSTRA;

d. aiuta gli utenti a risolvere i problemi;

e. provvede all’usabilità del sistema e migliora costantemente il funzionamento della banca dati;

f. emana istruzioni sulla tenuta e l’utilizzazione di VOSTRA, segnatamente il regolamento sul trattamento dei dati, al fine di garantire il trattamento uniforme dei dati;

g. controlla d’ufficio, a campione o su richiesta di una persona fisica o n’impresgiuridica interessata, se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e se sono completi, esatti e aggiornati; a tal fine ha il diritto di consultare i verbali previsti nella legislazione sulla protezione dei dati e i dati automaticamente verbalizzati di cui agli articoli 24 e 76;

h. rettifica le iscrizioni errate in VOSTRA o invita i servizi responsabili a rettificarle;

i. adotta provvedimenti adeguati (avvertimento, ripetizione di un corso di formazione, revoca del diritto di trattare dati online) nei confronti degli utenti che compiono violazioni gravi delle prescrizioni sul trattamento dei dati;

j. iscrive in VOSTRA i dati da iscrivere secondo gli articoli 15−23 e 68−75, comunicati da autorità federali non collegate e quelli comunicati dall’estero (art. 8 cpv. 1);

k. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità federali non collegate, le autorità straniere, i privati e le imprese;

l. provvede a selezionare correttamente i dati di VOSTRA e a comunicarli automaticamente ai servizi competenti (art. 60−65 e 102);

m. tratta le domande di estratti di casellari giudiziali stranieri presentate dalle autorità svizzere collegate (art. 25 e 50).

Art. 5 Servizi di coordinamento cantonali

1 Ciascun Cantone designa un Servizio di coordinamento (SERCO) per il trattamento dei dati del casellario giudiziale.

2 Il SERCO svolge i seguenti compiti:

a. iscrive in VOSTRA i dati che devono esserlo e che gli sono comunicati da autorità cantonali non collegate (art. 8 cpv. 2);

b. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità cantonali non collegate;

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