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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
c. funge da interlocutore cantonale del Casellario giudiziale svizzero per quanto concerne il rispetto delle disposizioni della presente legge, delle ordinanze esecutive e delle istruzioni emanate in proposito;
d. assiste il Casellario giudiziale svizzero nel controllare il trattamento dei dati;
e. trasmette alle autorità cantonali competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema (art. 22 cpv. 1 lett. b e c).
Art. 6 Servizio di coordinamento della giustizia militare
Il Servizio di coordinamento della giustizia militare svolge i seguenti compiti:
a. iscrive in VOSTRA i dati che devono esserlo e che gli sono comunicati dalle autorità della giustizia militare;
b. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità della giustizia militare;
c. funge da interlocutore del Casellario giudiziale svizzero presso la giustizia militare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni della presente legge, delle ordinanze esecutive e delle istruzioni emanate in proposito;
d. assiste il Casellario giudiziale svizzero nel controllare il trattamento dei dati;
e. trasmette alle autorità cantonali competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema (art. 22 cpv. 1 lett. b e c).
Titolo terzo: Autorità tenute a iscrivere o comunicare dati o a fornire informazioni
Art. 7 Autorità tenute a iscrivere dati
Se sono collegate a VOSTRA, le seguenti autorità iscrivono i dati da iscrivere che hanno generato:
a. i giudici penali, i ministeri pubblici dei Cantoni, le autorità penali cantonali competenti in materia di minorenni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettere b−c e 7 della Procedura penale minorile del 20 marzo 20093 (PPMin), il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 12 lettera c del Codice di procedura penale4 (CPP);
b. le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che eseguono procedimenti penali o adottano decisioni penali;
c. le autorità di esecuzione delle pene e delle misure.
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