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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Art. 13 Obblighi di diligenza in materia di accesso, di conservazione e di

trasmissione dei dati

1 Le autorità con accesso a VOSTRA hanno il diritto di trattare soltanto i dati necessari per adempiere i loro compiti legali.

2 I dati penali del casellario giudiziale non possono essere isolati e conservati in una nuova collezione di dati, salvo che ciò sia necessario per motivare una decisione adottata o una fase procedurale in corso.

3 Le autorità possono comunicare dati penali tratti dal casellario giudiziale soltanto fondandosi su un’espressa base legale in senso formale e per i medesimi scopi per i quali hanno ricevuto i dati.

Art. 14 Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato

1 Le autorità che iscrivono o consultano online i dati di VOSTRA hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19467 su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) per adempiere i loro compiti conformemente alla presente legge. La ricerca per numero d’assicurato nella banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione può essere avviata partendo da VOSTRA.

2 Il numero d’assicurato in VOSTRA è utilizzato per fini puramente interni al casellario giudiziale:

a. per identificare le persone prima di iscrivere e di consultare dati;

b. per scambiare dati per via elettronica con altre banche dati che pure utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato.

3 Il numero d’assicurato è visibile soltanto per le autorità collegate a VOSTRA e non è comunicato né ad altre autorità né a privati. Non figura nell’estratto del casellario giudiziale.

Parte seconda: Casellario giudiziale delle persone fisiche

Titolo primo: Contenuto

Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali

Art. 15 Iscrizione di dati penali riferiti a persone fisiche

Una persona fisica, maggiorenne o minorenne, figura in VOSTRA:

a. se contro di lei è stata pronunciata una sentenza di riferimento da iscrivere (art. 17–18); o

R

7 RS 831.10

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