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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Art. 10 Obbligo d’informazione delle autorità tenute a iscrivere dati, di

quelle tenute a comunicare dati e di quelle con diritto di accesso

Le autorità tenute a iscrivere dati, quelle tenute a comunicare dati e quelle che hanno il diritto di accedere a VOSTRA devono fornire al Casellario giudiziale svizzero le informazioni necessarie e permettergli di consultare i documenti sui quali si fonda l’iscrizione o la comunicazione di dati di VOSTRA, nella misura in cui tali informazioni sono necessarie per compiere i controlli previsti nell’articolo 4 capoverso 2 lettera g e non mettono in pericolo interessi degni di protezione.

Titolo quarto: Principi generali in materia di trattamento dei dati

Art. 11 Obblighi di diligenza in materia d’iscrizione e di comunicazione dei

dati

1 Le autorità che iscrivono dati in VOSTRA o li comunicano alle autorità competenti si assicurano che tali dati siano completi, esatti e aggiornati.

2 Se l’autorità che compie l’iscrizione dubita dell’esattezza dei dati o constata che sono incompleti, li rinvia all’autorità mittente per verifica o chiede le informazioni complementari necessarie. Per controllare un’iscrizione può stampare l’estratto del casellario giudiziale di una persona fisica o di un’impresa; la stampa va distrutta una volta verificati i dati iscritti.

3 Prima di iscrivere in VOSTRA i dati di una persona fisica, le autorità ne accertano completamente l’identità, confrontano le generalità da iscrivere con i dati corrispondenti disponibili negli uffici dello Stato civile, negli uffici di controllo degli abitanti e presso le autorità competenti in materia di stranieri e, se del caso, iscrivono anche nomi e cognomi precedenti, nonché identità false e secondarie.

4 Le autorità che comunicano i dati di un’impresa per l’iscrizione in VOSTRA cercano il suo numero d’identificazione (IDI) nella parte accessibile al pubblico del registro d’identificazione delle imprese (registro IDI). Se la ricerca è infruttuosa, possono rinunciare a comunicare l’IDI all’autorità cui compete l’iscrizione.

Art. 12 Obblighi di diligenza in materia di modifica dei dati

1 Un’autorità può modificare o eliminare soltanto i dati di VOSTRA che ha iscritto o fatto iscrivere in suo nome.

2 Se l’istruzione penale è rimessa a un’altra autorità, la nuova autorità competente può modificare soltanto i dati relativi al procedimento penale in corso, non i dati identificativi della persona o dell’impresa.

3 Sono fatti salvi i diritti di trattamento delle autorità che tengono il casellario giudiziale (art. 4–6).