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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
Art. 8 Autorità tenute a comunicare dati
1 Se non sono collegate a VOSTRA, le seguenti autorità comunicano al Casellario giudiziale svizzero i dati da iscrivere che hanno generato:
a. il Ministero pubblico della Confederazione, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale;
b. le autorità amministrative della Confederazione che eseguono procedimenti penali o adottano decisioni penali;
c. le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia;
d. le autorità straniere alle quali, in virtù di un trattato internazionale, competono le comunicazioni allo Stato di origine di una persona;
e. le ambasciate e i consolati svizzeri in possesso di sentenze straniere ai sensi dell’articolo 18.
2 Se non sono collegate a VOSTRA, le seguenti autorità comunicano al Servizio di coordinamento cantonale i loro dati da iscrivere:
a. i giudici penali cantonali, i ministeri pubblici dei Cantoni, le autorità penali cantonali competenti in materia di minorenni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettere b−c e 7 PPMin5 e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 12 lettera c CPP6;
b. le autorità amministrative dei Cantoni che eseguono procedimenti penali o adottano decisioni in materia penale;
c. le autorità di esecuzione delle pene e delle misure;
d. le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia.
3 I giudici militari, gli uditori e i giudici di istruzione militari comunicano al Servizio di coordinamento della giustizia militare i loro dati da iscrivere.
Art. 9 Obbligo d’informazione degli uffici dello Stato civile, degli uffici di
controllo degli abitanti e delle autorità competenti in materia di stranieri
Gli uffici dello Stato civile, gli uffici di controllo degli abitanti e le autorità competenti in materia di stranieri devono informare gratuitamente le autorità che tengono il Casellario giudiziale e le autorità tenute a iscrivere dati (art. 4−7) per permettere loro di accertare i dati identificativi da trattare.
R
5 RS 312.1
6 RS 312.0
2012–......