Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 123Fedlex · Rapporto esplicativo

giudicato sarebbe stato insensato, visto che il nuovo Codice di procedura penale fa comunque coincidere il giudicato con la data della sentenza). Le vecchie sentenze non sono iscritte a posteriori.

Art. 109 Referendum ed entrata in vigore

L’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale, anche perché è difficile prevedere il tempo che occorrerà per riprogrammare VOSTRA.

Allegato n. 1 (modifiche della legge sul personale federale)

L’articolo 8 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) sarà integrato con un nuovo capoverso 4, in base al quale il datore di lavoro può chiedere al candidato di presentare un estratto del casellario giudiziale. È opportuno che la reputazione possa essere verificata anche al di fuor dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi della LMSI. In questo modo le autorità federali avranno a disposizione i medesimi strumenti dei datori di lavoro privati.

In termini di diritto privato, la facoltà dei datori di lavoro di chiedere sempre un estratto è senz’altro controverso. I criteri sviluppati dal diritto del lavoro si rivelano però poco applicabili all’atto pratico (è p. es. lecito chiedere al candidato se ha commesso reati specifici, ma non è lecito chiedergli di esibire l’estratto per privati). Anzitutto, un datore di lavoro troverà sempre reati correlati al lavoro (p. es. reati di droga, ecc.), ragion per cui è illusorio restringere il diritto di fare domande. In secondo luogo, il datore di lavoro deve avere la possibilità di chiedere prove al più tardi quando diffida di una risposta; l’unica prova a disposizione in tale contesto è l’estratto per privati contenente, per forza di cose, reati che per il datore di lavoro non sono di alcun interesse. Proprio per poter addurre tale prova è stato creato l’estratto per privati, dal contenuto informativo più limitato. Alla luce di quanto esposto, anche i datori di lavoro privati potranno sempre chiedere direttamente l’estratto.

Visto che le autorità sono vincolate al principio della legalità e che il mero prendere atto di dati personali degni di particolare protezione è una forma di «trattamento» da disciplinare in una legge formale, la legge sul personale federale va adeguata di conseguenza. Non è tuttavia obbligatorio chiedere un estratto per privati (disposizione potestativa).

Si è rinunciato a introdurre nel diritto sul casellario giudiziale una clausola generale di autorizzazione, applicabile anche ai rapporti di lavoro cantonali, visto che i Cantoni possono disciplinare autonomamente questo tipo di ricerca di informazioni.

Allegato n. 2 (modifiche del Codice penale)

Con l’entrata in vigore della nuova legge sul casellario giudiziale vengono abrogate le attuali disposizioni penali in materia (art. 365–371 e 387 cpv. 3, n. 3 disp. fin. della modifica del 13.12.2002).

Ai fini della non visibilità di un’iscrizione nell’estratto per privati (cfr. art. 43 cpv. 3 lett. c) è d’interesse fondamentale che in futuro i tribunali giudichino l’insuccesso