Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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del periodo di prova in base a criteri quanto più uniformi possibili. Per tale motivo s’intende colmare un’importante lacuna legale e disciplinare per legge l’inizio del periodo di prova per le pene con la condizionale, totale e parziale. Finora non esisteva alcuna disposizione in tal senso. Secondo il nuovo articolo 44 capoverso 4 AP-CP, il periodo di prova decorre dalla notifica di una sentenza avente forza esecutiva. Infatti, non capita di rado che il giudice faccia decorrere per sbaglio il periodo di prova dalla data della sentenza sebbene quest’ultima non sia mai stata notificata a voce. Tuttavia, la violazione del periodo di prova può essere imputata all’interessato soltanto se ne è a conoscenza. Che per le pene con la condizionale parziale faccia egualmente stato il momento della notifica si giustifica per il fatto che un condannato può commettere un crimine o un delitto anche mentre sconta la pena. Fondarsi sulla notifica della sentenza avente forza esecutiva risponde alla giurisprudenza costante del Tribunale federale176. Tanto per fare un esempio, il periodo di prova decorre dalla notifica di una sentenza cantonale di ultima istanza, indipendentemente da eventuali ricorsi depositati al Tribunale federale177. Se l’autorità giudicante è il Tribunale federale stesso, va messo in conto il periodo di prova già trascorso (tra la notifica della decisione dell’autorità di grado inferiore e la notifica della decisione del Tribunale federale). Lo stesso vale se il Tribunale federale rinvia la sentenza impugnata all’autorità di grado inferiore affinché riesamini il caso. In determinati casi, alla luce del periodo di prova già trascorso, si constaterà addirittura che la nuova prova è già giunta al termine.

Finora non era stato codificato l’obbligo legale dell’autorità competente a decidere le conseguenze di una violazione del periodo di prova nel caso di una sentenza straniera pronunciata durante il periodo di prova abbinato a una liberazione condizionale dalla pena. Per tale motivo s’intende integrare l’articolo 89 CP con il capoverso 3bis, il quale attribuisce al giudice la competenza per il ripristino (e si tratterà del giudice che ai tempi ha stabilito la pena). Negli altri casi (proroga del periodo di prova, ecc.) può decidere anche l’autorità preposta all’esecuzione delle pene. Il diritto attuale prevede infatti un obbligo di comunicazione del Casellario giudiziale svizzero (art. 20 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA), senza tuttavia disciplinare le competenze.

Allegato n. 3 (modifiche del Codice di procedura penale)

L’attuale articolo 261 capoverso 1 lettera a CP vincola i termini per l’eliminazione dei documenti segnaletici a quelli per l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale. Tali termini sono attualmente disciplinati all’articolo 369 CP. Tuttavia, il nuovo sistema di conservazione (cfr. n. 1.3.1.5) allunga notevolmente i termini di eliminazione nel diritto sul casellario giudiziale (cfr. art. 29). Per evitare che all’entrata in vigore della nuova legge si allunghino anche i termini di conservazione dei documenti segnaletici, va modificato l’articolo 261 capoverso 1 lettera a CP, che in futuro contemplerà i termini fino al quale i dati figurano nell’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 41 cpv. 3). Il disciplinamento proposto corrisponde pertanto in larga misura al diritto vigente.

176 DTF 120 IV 175, 6S.506/2001, 6B_522/2010.

177 Cfr. in merito al mancante effetto sospensivo del reclamo in materia penale l’art. 103 cpv. 2 lett. b della legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110.