Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Rapporto
1 Punti essenziali
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Revisione totale del casellario giudiziale delle persone fisiche
Attualmente, l’iscrizione dei dati penali delle persone fisiche nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA è disciplinata in diversi atti normativi federali1.
Dalla prassi degli ultimi anni è emersa la necessità di rivedere il diritto del casellario giudiziale per i seguenti motivi:
− I fondamenti giuridici vigenti non soddisfano più gli standard attuali della
protezione dei dati. Poiché i dati penali sono considerati dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge sulla protezione dei dati2, il trattamento di questi dati (sentenze penali e dati concernenti i procedimenti penali pendenti) va disciplinato in una legge in senso formale3. Alla luce di quanto precede, il rango normativo dell’ordinanza è insufficiente per svariate regole di sostanziale importanza attualmente previste nell’ordinanza VOSTRA. Si tratta ad esempio di alcune regole in materia di eliminazione dei dati e di diversi diritti di accesso4, attualmente definiti soltanto a livello di ordinanza.
− Vi sono nuove possibilità di migliorare la qualità dei dati e di incrementare
l’efficienza e la convenienza dell’elaborazione dei dati in VOSTRA, ma non possono essere realizzate senza modifiche legislative. Si pensi per esempio all’impiego del nuovo numero d’assicurato (NAVS13)5, che permette di creare nuove interfacce e nuove possibilità di trasmissione dei dati6, al salvataggio delle copie elettroniche dei testi originali delle sentenze7 e al nuovo sistema d’iscrizione delle sentenze estere8.
− Il diritto del casellario giudiziale deve essere adeguato alle mutate necessità di
sicurezza della società. Il casellario giudiziale è uno strumento che deve svolgere diverse mansioni9, vanno ad esempio istituiti nuovi diritti di accesso10 e va aumentata la durata11 di conservazione dei dati. Per regolare il nuovo sistema
1 Cfr. art. 365–371, 387 cpv. 3 del Codice penale (CP; RS 311.0), n. 3 delle disposizioni finali della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002, art. 226 del Codice penale militare del 13 giu.1927 (CPM; RS 321.0), n. 2 delle disposizioni finali della modifica del Codice penale militare del 21 mar. 2003, nonché nell’ordinanza del 29 set. 2006 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA; RS 331).
2 Cfr. art. 3 lett. c n. 4 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).
3 Cfr. art. 17 cpv. 2 LPD.
4 Cfr. n. 1.3.1.8.
5 Cfr. art. 50c della legge federale sulla previdenza per la vecchiaia e i superstiti (LAVS; RS 831.10); cfr. anche n. 1.3.1.6.
6 Cfr. n. 1.3.1.10.
7 Cfr. n. 1.3.1.4.
8 Cfr. n. 1.3.1.3.
9 Nell’art. 365 cpv. 2 lett. a - q CP sono elencati 17 compiti.
10 Cfr. n. 1.3.1.7.
11 Cfr. n. 1.3.1.5.