Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Le sentenze e i procedimenti penali contro le imprese non possono attualmente essere iscritte nel casellario giudiziale, poiché le basi giuridiche24 di VOSTRA sono concepite per le persone fisiche. Applicare per analogia alle persone giuridiche le norme sulle persone fisiche è peraltro vietato per motivi inerenti al diritto della protezione dei dati. Vi è inoltre un motivo pratico che rende impossibile l’iscrizione delle imprese: la banca dati elettronica VOSTRA non è in grado di trattare i dati relativi alle imprese. Per centralizzare l’iscrizione dei dati penali delle imprese in una banca dati unica occorre pertanto reimpostare completamente il quadro normativo e la banca dati.

1.2 Ossatura e panoramica del nuovo diritto

Le disposizioni sul trattamento dei dati delle persone fisiche vanno riunite con quelle relative alle imprese in un quadro normativo unico. Il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA deve tuttavia consistere in due banche dati separate: il casellario giudiziale delle persone fisiche e il casellario giudiziale delle imprese25. Queste due componenti di VOSTRA hanno numerosi punti in comune, che si rispecchiano nella sistematica del nuovo diritto pertanto suddiviso in quattro parti:

− La prima parte contiene le disposizioni generali applicabili a entrambi i casel-

lari e disciplina in particolare la struttura delle autorità, le responsabilità in materia di tenuta26 del casellario e l’iscrizione27 dei dati. In questa parte sono inoltre disciplinati gli obblighi generali d’informazione28 e i principi generali in materia di trattamento29 dei dati.

− La seconda e la terza parte contengono regole specifiche applicabili soltanto

all’iscrizione delle persone fisiche o al casellario giudiziale delle imprese. Entrambi i set di regole hanno una struttura analoga, determinata in ampia misura dai meccanismi impiegati per garantire la protezione dei dati, e definiscono:

o il tipo di dati da iscrivere 30 e il momento31 in cui devono essere iscritti

o la durata di conservazione32

o le modalità formali per la preparazione dei dati33

o le modalità di accesso delle autorità34 e dei privati35

24 Cfr. art. 365–371 StGB nonché ordinanza VOSTRA.

25 Cfr. art. 2; i rinvii a disposizioni di legge senza menzione del titolo dell’atto normativo si riferiscono sempre all’avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (legge sul casellario giudiziale; LCaGi).

26 Art. 4−6.

27 Art. 7−8.

28 Art. 9–10.

29 Art. 11–14.

30 Art. 15–26 e art. 68–77.

31 Art. 27 e 78.

32 Art. 28–35 e art. 79–85.

33 Art. 36–43 e art. 86–91.

34 Art. 44–55 e art. 92–99.

35 Art. 56–58 e 100.