Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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materia di capitale più elevati per i derivati OTC non compensati centralmente, si intendono creare cuscinetti di capitale per eventuali perdite. Nel contempo si incentiva la standardizzazione di questi contratti, il commercio su una piattaforma e la compensazione per il tramite di una controparte centrale.
Gli impegni valgono anche per i derivati OTC il cui commercio viene trasferito su piattaforme commerciali elettroniche e riguardo ai quali, pertanto, non è chiaro se possano essere ancora designati derivati OTC, vale a dire derivati negoziati fuori borsa in senso stretto. L’assenza di un obbligo di compensare centralmente questi contratti derivati e di notificarli a un repertorio di dati sulle negoziazioni andrebbe contro il rafforzamento della stabilità del sistema finanziario perseguita con gli impegni del G20, favorendo inoltre l’arbitraggio6. In seguito si deve sempre tener conto di questa precisazione, quando si parla degli impegni del G20 concernenti il commercio di «derivati OTC».
Il G20 ha incaricato il FSB7 di emanare raccomandazioni per l’attuazione degli impegni sopracitati. Tali raccomandazioni sono state pubblicate nell’ottobre 2010. Il FSB è stato altresì incaricato di verificare il recepimento negli ordinamenti nazionali delle decisioni del G20 e delle raccomandazioni del FSB concernenti il commercio di derivati OTC. A tale scopo, il FSB redige regolarmente relazioni sull’avanzamento dei lavori, contenenti una valutazione generale e una specifica ai singoli Paesi sullo stato attuale del recepimento. Nella sua quinta relazione del 15 aprile 2013, il FSB ha rilevato che nessuno dei suoi membri ha recepito interamente gli impegni del G20 concernenti il commercio di derivati OTC; pertanto li ha esortati ad accelerare più possibile, nonché a concludere, i lavori di recepimento. Per una panoramica generale sullo stato dell’attuazione si rimanda alla relazione8. Tra le giurisdizioni più avanzate nel recepimento delle decisioni del G20 vi sono l’UE, gli Stati Uniti e il Giappone.
1.1.2 Situazione giuridica attuale
1.1.2.1 Infrastrutture del mercato finanziario
Borse e istituzioni analoghe alle borse
Secondo l’articolo 3 della legge del 24 marzo 19959 sulle borse (LBVM), in Svizzera l’esercizio di una borsa sottostà all’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Per borse si intendono le istituzioni del commercio di valori mobiliari che perseguono lo scambio simultaneo di offerte tra più commercianti di valori mobiliari, nonché la conclusione di contratti (art. 2 lett. b LBVM). I valori mobiliari sono le cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul mercato, i diritti non autenticati che esplicano le medesime funzioni (diritti valori) e i derivati (art. 2 lett. a LBVM). L'autorizzazione è concessa se sono ottemperate le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 LBVM.
6Cfr. la seconda relazione sull'avanzamento dei lavori del Financial Stability Board, pag. 14
(http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111011b.pdf)
7Financial Stability Board
8http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130415.pdf